L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Trascorso detto termine, senza che sin stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori. Contro la diffida dell'Istituto assicuratore e' data peraltro Facolta' ai datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella, cui circoscrizione si svolge il lavoro. Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro o della previdenza sociale. Per il procedimento avanti l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli articoli 459 - 466 del Codice di procedura civile. Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorita' giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 44/1984

    Questione inammissibile
    22 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti l'autorità giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi assicurativi (per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di difesa dell'imputato per l'estrema brevità del termine), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha omesso di motivare sulla rilevanza della dedotta questione nella causa di merito, nonché di esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali si potesse comunque dedurre la rilevanza della censura.

    Art. 16 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 24 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art16 · fonte del testo

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