Art. 49
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Abrogato dal 18 agosto 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2001, n. 314.
Abrogato dal 18 agosto 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001. 56 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art49 · fonte del testo
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