I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con l'ammenda sino: a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono piu' di dieci e non piu' di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono piu' di cento. Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia. I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare. I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio gia' coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore a quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e cio' con effetto dalla data di inizio della inadempienza.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1976

    Questione infondata
    14 luglio 1976

    In forza del principio della personalità della pena, ognuno può essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente può essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalità materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilità. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovrà rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a ciò preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalità della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non già il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.

    Art. 20 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 28 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 44 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272 (sulla "Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124"), solle…

    Art. 1 Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 51 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art50 · fonte del testo

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