I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera. La parte di contributo a carico dei dipendenti e' trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi. I contributi sono dovuti anticipatamente, per ciascun anno solare, o per un periodo piu' breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente. Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'Ente, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione. Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente puo', in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate. In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, e' tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo. Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma e' ridotto ad un terzo. Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva e' ridotta al 50 per cento di quella dovuta. L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art4 · fonte del testo

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