Art. 127
Non sono assicurati presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
- 1)gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette; 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449));
- 3)i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' essere attuata con forme particolari di gestione e puo' anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'.
Testo vigente dal 1 gennaio 1998
