Art. 52 d.P.R. 633/1972 — Accessi, ispezioni e verifiche
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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6 pronunce che riguardano l’art. 52 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all'attività di analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni.
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamenti tributari, l'accesso presso locali promiscuamente adibiti ad abitazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in ragione della tutela dell'inviolabilità del domicilio garantita dall'art. 14 Cost., senza che possano assumere rilievo il consenso prestato dal contribuente all'accesso o la spontanea consegna della documentazione richiesta.
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 14 cost.
In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 54 d.P.R. 633/1972
In tema di imposta di registro, gli accessi, le ispezioni e le verifiche dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali - nell'ambito degli accertamenti e dei controlli dei valori relativi ad atti aventi ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari nonché aziende o diritti reali su di esse - sono soggetti alla previsione generale dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), in caso di successiva emanazione di avvisi di rettifica di valore e di liquidazione della maggiore imposta.
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 12 Statuto del contribuente
In tema di verifiche fiscali ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA (applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a verificare l'idoneità degli elementi offerti dall'amministrazione ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza del relativo apprezzamento da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto che, ove il provvedimento sia motivato per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l'amministrazione finanziaria, che degli effetti dell'autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo il suddetto provvedimento ma anche la richiesta in esso richiamata, a pena di nullità del primo e, conseguenzialmente, dell'atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che si era limitata a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali dell'atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenuto motivazionale dello stesso e, in particolare, in ordine alla sussistenza, nello stesso o nella nota del Nucleo di polizia giudiziaria della G.d.F. in esso richiamata, dei gravi indizi di violazioni di norme tributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblico ministero).
Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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11 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2025 al 1 gennaio 2027. 715 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art52 · fonte del testo
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