Art. 63 d.P.R. 633/1972 — Collaborazione della guardia di finanza

La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, ((previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale)), utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.

Testo vigente dal 15 aprile 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 63 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13080/2026

    7 maggio 2026

    In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

    Art. 63 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 52 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 227 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 119/2003

    Questione infondata
    10 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto attribuirebbero efficacia probatoria, nel processo tributario, ad atti di indagine assunti dal pubblico ministero al di fuori di qualsiasi contraddittorio, in assenza di preventiva verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. Le norme censurate, infatti, prevedendo soltanto che l'amministrazione finanziaria possa ricevere «documenti, dati o notizie» acquisiti nel corso di indagini penali, per porli a base della propria attività di accertamento, non limitano la possibilità per il contribuente di contestare i risultati di quegli atti di indagine dinanzi al giudice tributario, il quale, del resto, (come si afferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione) sebbene possa fondare il proprio convincimento su prove acquisite in sede penale, non ne può, tuttavia, recepire in maniera pedissequa il contenuto, dovendo, invece, sottoporle al proprio vaglio critico.

    Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 63 d.P.R. 633/1972 · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Riguardo alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni, di identico contenuto, dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463) in base alle quali la Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e, rispettivamente, delle imposte sui redditi, "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio di poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria", sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in base all'assunto che le deroghe da esse consentite alla tutela del segreto bancario eccedessero i limiti stabiliti in proposito dall'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, va respinta la eccezione di inammissibilità per irrilevanza, avanzata sul presupposto che, qualora la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, rimarrebbe comunque l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di non trattenere per sé le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di accoglimento della questione, infatti, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia, impegnati nelle indagini penali, di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilità della ulteriore trasmissione delle stesse all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Del pari respinte debbono essere le ulteriori eccezioni di inammissibilità, formulate a loro volta su una solo presunta perplessità della ordinanza di rinvio riguardo alla interpretazione delle norme impugnate, e sull'inesatto rilievo che queste si riferissero esclusivamente al segreto istruttorio.

    Art. 63 d.P.R. 633/1972 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 15 aprile 2000. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria tolto: in relazione alle norme che disciplinano il segreto...aggiunto: , che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisititolto: ..., direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziariatolto: ,.... Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art63 · fonte del testo

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