Art. 191 — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli

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Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla meta' del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non e' determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 191, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3279/2026

    13 febbraio 2026

    Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).

    Art. 191 · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28122/2025

    22 ottobre 2025

    In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

    Art. 191 · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 111 cost.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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  1. 7 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 15 dicembre 2021 — 7 agosto 2026per 5 anni
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  7. 1 gennaio 2016 — 4 giugno 2016per 5 mesi
  8. 27 giugno 2015 — 1 gennaio 2016per 6 mesi
  9. 24 aprile 2007 — 27 giugno 2015per 8 anni
  10. 12 gennaio 2006 — 24 aprile 2007per un anno
  11. 26 marzo 1998 — 12 gennaio 2006testo originarioper 8 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art191 · fonte del testo

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