Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

((Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna)) rispettano le seguenti condizioni: 133

  • a)adottano la forma di societa' per azioni;
  • b)la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
  • c)dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
  • d)lo statuto prevede:
  • 1)per le Sicav ((in gestione esterna)), come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione esterna)), come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 133
  • 2)con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33 ((, comma 1,)) a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata; 133
  • e)definiscono procedure idonee ad assicurare la continuita' della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
  • f)stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della societa' di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire ((le tempistiche e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonche', in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore)); 133
  • g)la stipula di un accordo tra il ((gestore estero)), e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 133 La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della societa'. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile, le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalita' previsti dal medesimo articolo.)) 133 ((Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilita' di costituire uno o piu' comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purche' l'atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la societa' risponde con l'intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) 133 ((Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell'interesse dello stesso, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Il gestore esterno non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.)) 133 In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav ((in gestione esterna)) o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ((o sullo svolgimento diretto dell'attivita' di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis)). Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie. 133 ((Il gestore esterno e' responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorita' di vigilanza, per l'attivita' di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.)) 133 ((Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono altresi' esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa' in conformita' con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia puo' esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di stabilita', vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.)) 133 ((Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d'Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della societa' nell'interesse degli investitori.)) 133 ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della societa', e 2436 del codice civile.)) 133 ((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.)) 133
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2024 al 29 aprile 2026. 90 parole tolte, 470 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le Sicav tolto: e aggiunto: in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

1) per le Sicav aggiunto: in gestione esterna, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf aggiunto: in gestione esterna, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attivita' di cui all'articolo 33aggiunto: , comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;

… informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonche' per definire tolto: la tempistica aggiunto: le tempistiche e le modalita' di trasmissione di tali documenti e informazioniaggiunto: , nonche', in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della societa', ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore;

g) la stipula di un accordo tra il gestore tolto: esterno, se diverso da una Sgr, aggiunto: estero, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per … civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. tolto: Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto aggiunto: In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile, le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalita' previsti dal medesimo articolo. Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna aggiunto: preveda la possibilita' di costituire uno o piu' comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. tolto: Il aggiunto: Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purche' l'atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la societa' risponde con l'intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o tolto: da OICVM. aggiunto: esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell'interesse dello stesso, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Il gestore esterno non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav aggiunto: in gestione esterna o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore aggiunto: o sullo svolgimento diretto dell'attivita' di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-bis. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non e' stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la societa' si scioglie. tolto: Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies. Il gestore esterno e' responsabile del rispetto tolto: da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto aggiunto: dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorita' di vigilanza, per l'attivita' di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna. Al fine di verificare il rispetto del comma tolto: 6 aggiunto: 5, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze tolto: e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e tolto: Sicaf gestite nonche' aggiunto: sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono altresi' esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali societa'tolto: . Nel caso delle Sicav e aggiunto: in conformita' con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia puo' esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di stabilita', vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio. Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, tolto: l'avvio dell'operativita' e' subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno aggiunto: la Banca d'Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d'Italia attesta la conformita' dello statuto alle prescrizioni di legge e … del gestore esterno designato assicuri la capacita' di quest'ultimo di gestire il patrimonio della tolto: Sicav o Sicaf aggiunto: societa' nell'interesse degli investitori. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti tolto: delle Sicav e aggiunto: della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330aggiunto: , nel caso di costituzione della societa', e 2436 del codice civileaggiunto: . Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

    Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art38 · fonte del testo

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