Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 2018 al 11 marzo 2021. 414 parole tolte, 213 parole aggiunte.
aggiunto: Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Chiunque effettua un'offerta al pubblico in tolto: violazione dell'articolo 94, comma 1 aggiunto: assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: euro venticinquemila fino a euro cinque milioni aggiunto: venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Chiunque viola gli articoli 94tolto: , commi 2, 3, 5, 6 e 7aggiunto: -bis, commi 1 e 4, 96, 97 tolto: e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relativeaggiunto: , commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli aggiunto: 94-bis, comma 2, 95, commi 1tolto: , 2 e 4 aggiunto: e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) tolto: e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quateraggiunto: , d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: euro cinquemila fino a cinque milioni di aggiunto: cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. Se tolto: la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni tolto: previste dai commi 1, 2, 3 e 4 aggiunto: indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni aggiunto: amministrative pecuniarie ivi previste si applicano tolto: nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti aggiunto: altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale tolto: della societa' o dell'ente aggiunto: dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. tolto: Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli aggiunto: Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quatertolto: , e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129.