Art. 99 — Poteri della Consob

La Consob puo':

  • a)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
  • b)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
  • c)vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
  • d)vietare l'offerta in caso di accertata violazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) o b);
  • e)rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
  • f)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore di una sede di negoziazione la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
  • g)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
  • h)sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
  • i)esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;
  • l)esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;
  • m)fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.

Testo vigente dal 11 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 11 marzo 2021. 132 parole tolte, 225 parole aggiunte in 10 capoversi.

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto tolto: strumenti finanziari comunitari aggiunto: titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazioneaggiunto: , nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti aggiunto: finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'offerta nel caso tolto: in cui abbia aggiunto: di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o tolto: le aggiunto: delle relative norme di attuazioneaggiunto: , nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione tolto: delle disposizioni o delle norme indicate nelle aggiunto: dei provvedimenti di cui alle lettere a) o b);

f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, tolto: puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato aggiunto: sospendere o imporre al gestore di una sede di negoziazione la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato tolto: inaggiunto: , in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo tolto: e aggiunto: o delle relative norme di attuazioneaggiunto: , nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, tolto: puo' chiedere alla societa' di gestione aggiunto: vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato tolto: inaggiunto: , in un MTF o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo tolto: e aggiunto: o delle relative norme di attuazionetolto: . Qualora la Consob, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarita' commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al piu' presto la Commissione europeaaggiunto: , oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

aggiunto: h) sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;

aggiunto: i) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: l) esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se e' necessario per la tutela degli investitori;

aggiunto: m) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente e' tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art99 · fonte del testo

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