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Nel presente decreto legislativo si intendono per:

  • a)"legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
  • b)"Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
  • c)"CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  • d)"ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  • e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
  • f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
  • g)"impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
  • h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
  • i)"societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
  • j)"fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; (( il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;))
  • k)"fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo;
  • l)"fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
  • m)"organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
  • n)"gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso:
  • 1)la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • 2)la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
  • o)"societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • p)"societa' promotrice": la societa' di gestione del risparmio che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
  • q)"gestore" la societa' di gestione del risparmio che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
  • r)"soggetti abilitati": le imprese di investimento, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;
  • s)"servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
  • t)"sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
  • u)"prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
  • v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
  • w)"emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; Per "strumenti finanziari" si intendono:
  • a)le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  • b)le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • c)le quote di fondi comuni di investimento;
  • d)i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  • e)qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
  • f)i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • g)i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • h)i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • i)i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • j)le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
  • a)negoziazione per conto proprio;
  • b)negoziazione per conto terzi;
  • c)collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • d)gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  • e)ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. Per "servizi accessori" si intendono:
  • a)la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
  • b)la locazione di cassette di sicurezza;
  • c)la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
  • d)la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
  • e)i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  • f)la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
  • g)l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

Testo in vigore dal 25 novembre 2001 al 22 ottobre 2003

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

51 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 22 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 29 aprile 2026 — 22 maggio 2026per 23 giorni
  3. 28 marzo 2026 — 29 aprile 2026per un mese
  4. 6 marzo 2026 — 28 marzo 2026per 22 giorni
  5. 22 novembre 2024 — 6 marzo 2026per un anno
  6. 27 marzo 2024 — 22 novembre 2024per 8 mesi
  7. 8 aprile 2023 — 27 marzo 2024per 12 mesi
  8. 18 marzo 2023 — 8 aprile 2023per 21 giorni
  9. 18 maggio 2022 — 18 marzo 2023per 10 mesi
  10. 15 dicembre 2021 — 18 maggio 2022per 5 mesi
  11. 2 dicembre 2021 — 15 dicembre 2021per 13 giorni
  12. 11 marzo 2021 — 2 dicembre 2021per 9 mesi
  13. 15 settembre 2020 — 11 marzo 2021per 6 mesi
  14. 30 giugno 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  15. 1 maggio 2019 — 30 giugno 2019per 2 mesi
  16. 28 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  17. 1 gennaio 2019 — 28 marzo 2019per 3 mesi
  18. 11 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  19. 1 luglio 2018 — 11 agosto 2018per un mese
  20. 28 febbraio 2018 — 1 luglio 2018per 4 mesi
  21. 3 gennaio 2018 — 28 febbraio 2018per un mese
  22. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  23. 20 luglio 2017 — 26 agosto 2017per un mese
  24. 1 gennaio 2017 — 20 luglio 2017per 7 mesi
  25. 13 dicembre 2016 — 1 gennaio 2017per 19 giorni
  26. 24 settembre 2016 — 13 dicembre 2016per 3 mesi
  27. 25 maggio 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  28. 18 marzo 2016 — 25 maggio 2016per 2 mesi
  29. 16 febbraio 2016 — 18 marzo 2016per un mese
  30. 16 novembre 2015 — 16 febbraio 2016per 3 mesi
  31. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  32. 5 giugno 2015 — 27 giugno 2015per 22 giorni
  33. 26 marzo 2015 — 5 giugno 2015per 2 mesi
  34. 12 novembre 2014 — 26 marzo 2015per 4 mesi
  35. 21 agosto 2014 — 12 novembre 2014per 3 mesi
  36. 9 aprile 2014 — 21 agosto 2014per 4 mesi
  37. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  38. 19 dicembre 2012 — 4 settembre 2013per 9 mesi
  39. 23 agosto 2012 — 19 dicembre 2012per 4 mesi
  40. 13 maggio 2012 — 23 agosto 2012per 3 mesi
  41. 19 settembre 2010 — 13 maggio 2012per un anno
  42. 31 luglio 2010 — 19 settembre 2010per un mese
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  47. 25 gennaio 2007 — 24 aprile 2007per 3 mesi
  48. 29 febbraio 2004 — 25 gennaio 2007per 3 anni
  49. 22 ottobre 2003 — 29 febbraio 2004per 4 mesi
  50. 25 novembre 2001 — 22 ottobre 2003per un anno
  51. 26 marzo 1998 — 25 novembre 2001testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 25 novembre 2001. 18 parole aggiunte.

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; aggiunto: il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1 · fonte del testo

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