Art. 7-undecies — (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033)

La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalita' indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, e' l'autorita' competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.

Testo vigente dal 2 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art7undecies · fonte del testo

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