Nel presente decreto legislativo l'espressione:

  • a)"autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
  • a-bis)«autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
  • b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
  • b-bis)«BCE» indica la Banca centrale europea;
  • c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
  • d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  • d-bis)"COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
  • e)"IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
  • e-bis)"MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
  • e-ter)"Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
  • e-quater)«UIF» indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  • e-quinquies)«MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72;
  • g)"Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
  • g-bis)"Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';
  • g-ter)"Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;
  • h)«Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
  • h-bis)"SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
  • 1)"ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
  • 2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
  • 3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
  • 6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • h-ter)"Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;
  • i)"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  • l)"autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.
  • l-bis)«autorita' antiriciclaggio» indica le autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
  • l-ter)«autorita' di vigilanza su base consolidata» indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
  • a)"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
  • b)"banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
  • c)(("banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui e' autorizzata a prestare una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;))
  • d)"soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU;
  • d-bis)"soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
  • e)"succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato;
  • f)"attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
  • 1)raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  • 2)operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
  • 3)leasing finanziario;
  • 4)prestazione di servizi di pagamento.
  • 5)emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
  • 6)rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  • 7)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
  • 8)partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
  • 9)consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
  • 10)servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
  • 11)gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
  • 12)custodia e amministrazione di valori mobiliari;
  • 13)servizi di informazione commerciale;
  • 14)locazione di cassette di sicurezza;
  • 15)altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
  • g)"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
  • h)"stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
  • 1)controlla la banca;
  • 2)e' controllato dalla banca;
  • 3)e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
  • 4)partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
  • 5)e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
  • h-bis)"istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
  • h-ter)'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
  • 1)il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
  • 2)il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
  • h-quater)'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
  • h-quinquies)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.
  • h-sexies)'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
  • h-septies)'istituti di pagamento dell'Unione europea': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':
  • 1)servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  • 2)servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  • 3)esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
  • 4)esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
  • 5)emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
  • 6)rimessa di denaro;
  • 7)servizi di disposizione di ordini di pagamento;
  • 8)servizi di informazione sui conti;
  • h-octies)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218;
  • h-novies)"personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
  • i)"punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti; Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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  1. 9 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 1 dicembre 2021 — 9 gennaio 2026per 4 anni
  3. 30 novembre 2021 — 1 dicembre 2021per 1 giorno
  4. 13 gennaio 2018 — 30 novembre 2021per 4 anni
  5. 13 dicembre 2016 — 13 gennaio 2018per un anno
  6. 16 novembre 2015 — 13 dicembre 2016per un anno
  7. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  8. 23 agosto 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  9. 13 maggio 2012 — 23 agosto 2012per 3 mesi
  10. 10 marzo 2010 — 13 maggio 2012per 2 anni
  11. 1 marzo 2010 — 10 marzo 2010per 9 giorni
  12. 6 agosto 2004 — 1 marzo 2010per 6 anni
  13. 29 febbraio 2004 — 6 agosto 2004per 5 mesi
  14. 10 aprile 2002 — 29 febbraio 2004per un anno
  15. 13 ottobre 1999 — 10 aprile 2002per 2 anni
  16. 30 settembre 1993 — 13 ottobre 1999testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2026. 2 parole tolte, 40 parole aggiunte.

c) "banca di Stato terzo": tolto: la banca aggiunto: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo aggiunto: in cui e' autorizzata a prestare una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art1 · fonte del testo

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