[1]Ai fini del presente titolo si intendono per:

  • a)"strumenti finanziari":
  • 1)gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ((...));
  • 2)((gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.))
  • 2-bis)((gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  • 2-ter)gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;))
  • b)"contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • b-bis)"programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
  • b-ter)"informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • b-quater)"indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • c)"prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
  • c-bis)"stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • c-ter)"emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.
  • d)"ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[2]12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 29 settembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/2005

    Altra decisione
    1 luglio 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede per il delitto di abuso di informazioni privilegiate una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui art. 9 – novellando il d.lgs. n. 58 del 1998 – ha integralmente ridisegnato la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, in attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle direttive di attuazione della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. A seguito di tale intervento normativo, la figura criminosa 'de qua' – contemplata dal nuovo art. 184 del citato decreto legislativo – risulta modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con riguardo alla risposta punitiva. Si impone, di conseguenza, la restituzione degli atti al giudice 'a quò per un nuovo esame della rilevanza della questione: e ciò non tanto in rapporto al diverso regime sanzionatorio della figura criminosa (essendo evidente che la nuova disciplina legislativa, se vale senz'altro a sanare per il futuro il supposto eccesso di delega denunciato dal rimettente, resta comunque inapplicabile ai fatti anteriori, trattandosi di modifica 'in peius'); quanto piuttosto in relazione ai sopravvenuti mutamenti nella descrizione del fatto tipico, e segnatamente alla nuova e più specifica definizione dell'informazione oggetto degli abusi incriminati: mutamenti a fronte dei quali si rende necessario che il rimettente verifichi se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame resti o meno tuttora penalmente significativa.

    Art. 180 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 382/2004

    Questione inammissibile
    14 dicembre 2004

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.

    Art. 180 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2009 al 29 settembre 2018. 150 parole tolte, 222 parole aggiunte in 11 capoversi.

… ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europeatolto: , nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il qualeaggiunto: ...;

aggiunto: 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un tolto: mercato regolamentato di un aggiunto: sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

aggiunto: 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2aggiunto: -ter) gli strumenti finanziari tolto: di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente aggiunto: non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

b) "tolto: derivatiaggiunto: contratto a pronti su merci": tolto: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea aggiunto: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

aggiunto: b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;

aggiunto: b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

aggiunto: b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

c) "prassi di mercato tolto: ammesse aggiunto: ammessa": prassi tolto: di cui e' ragionevole attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003; aggiunto: ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

aggiunto: c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

aggiunto: c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art180 · fonte del testo

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