Art. 100 — Casi di esenzione

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ((le offerte al pubblico di titoli)), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto ((...)). 134 Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:

  • a)rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
  • b)rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
  • c)di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
  • d)aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86

134

con decorrenza dal 5 giugno 2026

Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 5 giugno 2026.

Testo vigente dal 22 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2021 al 22 maggio 2026. 48 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto aggiunto: le offerte al pubblico di titoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospettotolto: , le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3aggiunto: .... Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86

    Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 5 giugno 2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art100 · fonte del testo

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