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I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:

  • a)il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
  • b)gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. La Banca d'Italia ((, d'intesa con la CONSOB)) puo' prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia ((, adottate d'intesa con la CONSOB,)).

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 3 dicembre 2010

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 117, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/2009

    Questione inammissibile
    18 dicembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 4, comma 3 [ recte : art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurati, in riferimento all'artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di nullità delle clausole di contratti bancari perché indeterminate, identificano il tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti «la conclusione del contratto». Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, posto che una possibile lettura alternativa delle norme censurate, nel senso della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti de quibus conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime, consente di superare gli evocati dubbi di incostituzionalità (con diretta incidenza anche sul profilo della rilevanza della questione). Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 244 e n. 155 del 2009). Sulla possibilità di una lettura alternativa che, peraltro, inciderebbe direttamente anche sul concomitante profilo della rilevanza della questione, v., citata, ordinanza n. 171 del 2009.

    Art. 4 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 5 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 12 gennaio 2006. 9 parole aggiunte.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. La Banca d'Italiaaggiunto: , d'intesa con la CONSOB puo' prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o … responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italiaaggiunto: , adottate d'intesa con la CONSOB,.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art117 · fonte del testo

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