Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. ((A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare)) anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 17 ottobre 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 127, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2011 al 17 ottobre 2012. 10 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: 01.Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che … delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini tolto: possono essere dettate aggiunto: la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. tolto: 02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR. tolto: 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. tolto: 1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. tolto: 2. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudicetolto: . 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art127 · fonte del testo

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