Art. 3 — Forma dei contratti
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, la procura ad operare sul conto corrente deve essere redatta per iscritto a pena di nullità ex art. 1392 c.c., salvo che il rapporto bancario sia insorto in epoca antecedente all'entrata in vigore degli artt. 3 della n. 154 del 1992 e 117 del TUB, che prevedono la forma scritta ad substantiam del relativo contratto.
Art. 3 · Art. 1392 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 127 Testo unico in materia bancaria e creditizia
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. La forma scritta non e' obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicita' di cui all'articolo 2, sempreche' il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art3 · fonte del testo
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