Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1970 al 17 maggio 1979. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 17 T. U. 1926).

[2]I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

[3]E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

[4]I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. 39

[5]Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione.

[6]I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

[7]Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

[8]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali. 23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

23

La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo - 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione".

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma".

Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 17 maggio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/1979

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1979

    Le figure dei promotori inosservanti dell'obbligo di preavviso alle competenti autorità e degli oratori consapevoli della negligenza dei promotori non sono assimilabili in quanto la presunzione o supposizione di un accordo fra essi non equivale a piena prova e pertanto non giova vuoi sul piano normativo, vuoi nell'area della istruzione probatoria ad equiparare le due categorie di soggetti. Peraltro, la incriminazione dei soli oratori consci del mancato preavviso implica la violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, t.u.p.s. per contrasto con gli artt. 3, 17, 21 e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in una riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione del preavviso alle competenti autorità.

    Art. 18 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/1970

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 1970

    È esatto interpretare l'art. 17 della Costituzione nel senso che esso, pel fatto di condizionare ad un semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico che si svolgano pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo intervento autorizzativo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ed invece imposto solo un onere a carico dei promotori, con la conseguenza che nessun illecito penale può addebitarsi a coloro che partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato che tale partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto costituzionalmente protetto. Si uniforma a questi principi l'art. 18, terzo comma, T.U.L.P.S., nella parte in cui sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori all'obbligo del preavviso e non già i semplici intervenuti alla riunione e conferma di tutto ciò può trarsi dal quarto comma dello stesso articolo, nonché dall'art. 28 del regolamento esecutivo del T.U. n. 635 del 1940, che non impongono l'obbligo, ma conferiscono all'autorità di p.s. solo la facoltà di impedire che le riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo.

    Art. 18 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 27/1958

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 1958

    In materia di libertà di riunione, in forza dell'art. 17 della Costituzione l'obbligo del preavviso, di cui all'art. 18 del T.U. leggi di P.S. deve ritenersi limitato, e legittimamente sanzionato, per le sole riunioni in luogo pubblico. Lo stesso art. 18 del citato testo unico deve perciò essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, nella parte in cui prevede l'obbligo di preavviso anche per le riunioni aperte al pubblico. Cfr.: sent. n. 9 del 19 giugno 1956.

    Art. 17 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 18 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1958 al 18 giugno 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18 · fonte del testo

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