Codice penale

Art. 654 c.p. — Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 400 a euro 2.400)).

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1973

    Questione infondata
    27 febbraio 1973

    Per l'applicabilità degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", è necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosità va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosità di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.

    Art. 654 c.p. · Art. 655 c.p. · Art. 5 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/1957

    Questione infondata
    8 luglio 1957

    Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, trova, come ogni altro diritto, dei limiti nelle esigenze della prevenzione dei reati e in genere della tutela della tranquillità pubblica. Le ipotesi di fatto che costituiscono la contravvenzione di cui all'art. 654 del Cod. pen. - grida e manifestazioni sediziose in riunioni non private - implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico. Come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto è infondata la questione della legittimità costituzionale del detto art. 654 Cod. pen. in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

    Art. 654 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 213

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: lire duecentomila a un milione duecentomila aggiunto: euro 400 a euro 2.400.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art654 · fonte del testo

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