Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u. leggi di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1974 dal

pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Rampella

Calogero, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 25 novembre 1974 il pretore di Firenze ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, r.d. 18 giugno 1931, n.

773, così come modificato dalla sentenza 10 giugno 1970, n. 90 della

Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 17, 21 e 27 Cost.,

sul riflesso che la incriminazione di coloro, i quali siano al giorno

del mancato preavviso della riunione in luogo pubblico in cui han

preso la parola, per un verso contrasterebbe con l'art. 21, comma

primo, e, per altro verso, non riceverebbe giustificazione da altri

principi costituzionali. Invero - prosegue il giudice a quo - , se si

dimostrasse l'accordo con i promotori, gli oratori risponderebbero

come correi dei promotori non già come oratori, laddove, se l'accordo

non fosse dimostrato, l'incriminazione degli oratori in quanto tali

contrasterebbe con l'art. 27, comma primo. La differenziazione, poi,

tra oratori e partecipi alla riunione che si limitano ad assistervi,

deriverebbe proprio dalla manifestazione del proprio pensiero, che è

tutelata dall'art. 21, comma primo; donde la violazione dell'art. 3.

Né - sempre a giudizio del pretore di Firenze - la incriminazione

degli oratori, consci del mancato preavviso, potrebbe trarsi da quei

comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che, a sensi

dell'art. 17, comma terzo, impongono alle competenti autorità di

vietare riunioni in luogo pubblico, perché ebbe la stessa Corte ad

avvertire, nella sentenza 90/1970, che una cosa è l'onere, che sui

promotori grava, di dare preavviso della progettata riunione in luogo

pubblico e altra cosa è la comprovata sussistenza di motivi di

sicurezza o di pubblica incolumità che impongono - ne abbiano le

autorità ricevuto preavviso oppur no - di vietarle.

Sebbene la ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306

del 19 novembre 1975, sia stata, a seguito di reiterate sollecitazioni

della Cancelleria della Corte, ritualmente notificata e comunicata,

nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Successivamente alla ordinanza del pretore di Firenze, la

Corte, con sent. 51/1975, ha ritenuto infondata la questione di

costituzionalità della norma di diritto impugnata perché il pretore

di Bolzano che, con ordinanza 25 novembre 1972, ebbe a riproporla, non

aveva addotto nuovi argomenti né prospettato la questione sotto nuovi

profili. Siffatto apprezzamento non può ripetersi per il pretore di

Firenze il quale, ampliando l'area dei parametri di costituzionalità,

prospetta nuove argomentazioni, che la Corte non può non assoggettare

ad esame.

2. - Nella sent. 90/1970 si giudicò fondata la questione di

costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, che commina pena

contravvenzionale per coloro che prendono la parola in riunioni in

luogo pubblico, non precedute da preavviso, e, per contro, si reputò

infondata la questione di costituzionalità della stessa norma

riferita a chi in dette riunioni prenda la parola pur essendo conscio

del mancato preavviso; sulla base della duplice premessa si dichiarò

l'illegittimità dell'art. 18, comma terzo, t.u.p.s. nella parte in cui

non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola

essendo a conoscenza della omissione del preavviso.

Tale essendo la struttura logico-giuridica del precedente del 1970,

sembra chiaro che, se più non possono essere incriminati coloro che

prendono la parola in riunione in luogo pubblico non essendo a

conoscenza del mancato preavviso, permane per la Corte integro il

compito di verificare se sia, oppur no, fondata la questione di

costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, in quanto se ne assumano

destinatari coloro che, pur essendo a conoscenza del mancato

preavviso, prendano la parola in riunioni in luogo pubblico.

3. - L'attenta considerazione degli argomenti esposti nella

ordinanza di rimessione e il riesame della materia, non priva di

difficoltà come quella che coinvolge il coordinamento tra interessi

costituzionalmente garantiti, inducono la Corte a sancire

l'illegittimità dell'art. 18, comma terzo, anche se destinatari ne

siano coloro che abbiano preso la parola in riunioni in luogo pubblico

pur essendo a conoscenza del mancato preavviso alle competenti

autorità.

La circostanza che la posizione di costoro non si confonda con la

condizione dei partecipi che non hanno preso la parola non giova da

sola a porre i primi sullo stesso piano dei promotori, che non

assolsero al dovere del preventivo preavviso: pertanto, fondata è la

censura di violazione dell'art. 3, volta che l'indiscussa disparità

tra partecipi silenti e oratori si è utilizzata per affermare

l'affinità tra promotori e oratori.

D'altro canto è estranea alla fattispecie, descritta nel testo

anche originario dell'art. 18, comma terzo, la considerazione di pur

comprovati motivi di sicurezza o di pubblica incolumità (beni,

garantiti dall'art. 17, ad insidiare i quali potrebbe indirizzarsi il

comportamento di coloro che prendono la parola in riunioni non

precedute da preavviso) perché, come riunioni, pur precedute da

preavviso, ben possono attentare alla sicurezza o alla pubblica

incolumità, così riunioni, non precedute da preavviso, possono

svolgersi senza che ne siano in alcun modo pregiudicate la sicurezza o

la incolumità pubblica.

La presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i

promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui

conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del

mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e,

pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area

dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del

mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto

all'art. 27, comma secondo.

Il raffronto tra gli artt. 3, 17 e 27, lungi dal giustificare la

sussunzione, nell'art. 18, comma terzo, del comportamento degli

oratori consci del mancato preavviso, evidenzia la violazione di tali

precetti costituzionali. Parimenti l'incriminazione dei soli oratori in

questione implica violazione del diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero con la parola, garantito dall'art. 21, comma primo.

Ne consegue la illegittimità, senza residuo, dell'art. 18, comma

terzo, (secondo periodo) t.u.p.s.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo

(secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui

prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la

parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della

omissione di preavviso previsto nel primo comma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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