Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

primo e terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Chiti Vannino, iscritta al n. 486 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1974 dal pretore di Monsummano

Terme nel procedimento penale a carico di Breschi Carlo ed altro,

iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Chiti Vannino, il

tribunale di Pistoia, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore

dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, commi primo e terzo, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in

riferimento agli artt. 17, comma terzo, e 21 della Costituzione.

La norma impugnata, prevedendo che i promotori di una riunione in

luogo pubblico debbano dare il prescritto preavviso al questore almeno

tre giorni prima, si porrebbe in contrasto con il principio di libertà

di manifestazione del pensiero e con l'art. 17 Cost., che, pur

contemplando l'obbligo del preavviso, non pone alcun termine dilatorio,

con la conseguenza che dovrebbe ritenersi validamente dato il preavviso

comunicato all'autorità in tempo utile per adottare gli opportuni

provvedimenti. Analoga questione è stata sollevata dal pretore di

Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Breschi Carlo e

altro.

Non vi è stata costituzione delle parti private, né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata, in

riferimento agli artt. 17, terzo comma, e 21 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e terzo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, "testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza", nella parte in cui dispone che i promotori di una

riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima

al questore, comminando sanzioni per i contravventori. La disposizione

impugnata confliggerebbe con l'art. 17 della Costituzione, che prevede

il preavviso senza imporre alcun termine dilatorio, e comporterebbe una

ingiustificata limitazione delle libertà di riunione e di

manifestazione del pensiero; si assume al riguardo che dovrebbe essere

sufficiente un preavviso comunque dato all'autorità di pubblica

sicurezza in tempo utile per consentire l'adozione di eventuali

provvedimenti, e che dovrebbe quindi escludersi il reato di omesso

preavviso quando la detta autorità fosse stata preventivamente

avvisata della riunione, indipendentemente dall'osservanza del termine

di tre giorni.

Poiché le due ordinanze propongono la medesima questione, i

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La questione non è fondata. La norma costituzionale circa

l'obbligo di preavviso non esclude, anzi consente e postula la

statuizione legislativa di un congruo termine, entro il quale

l'autorità possa valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da

giustificare il divieto della riunione ai sensi del terzo comma

dell'art. 17, nonché adottare, ove occorra, i provvedimenti opportuni

per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di

questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal

legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di

apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni non può

considerarsi irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle

molteplici esigenze che possono presentarsi all'autorità di pubblica

sicurezza, ad esempio, nei casi non infrequenti in cui riceva l'avviso

di una pluralità di riunioni indette per lo stesso giorno, ovvero

dell'organizzazione di un raduno con rilevante numero di partecipanti,

a carattere regionale o nazionale.

D'altra parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le

sole riunioni in luogo pubblico, non comporta, di per sé, apprezzabile

compressione delle libertà costituzionali di riunione e di

manifestazione del pensiero; e la sua inosservanza giustifica la

sanzione penale comminata ai contravventori dal terzo comma dell'art.

18, secondo quanto la Corte ha già avuto occasione di dichiarare con

sentenza 19 giugno 1956, n. 9.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata

dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 17, terzo

comma, e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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