Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1968 dal pretore di Brindisi nel

procedimento penale a carico di Mennitti Domenico, iscritta al n. 168

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dal pretore di Verona nel

procedimento penale a carico di Brigo Corrado e Benato Beniamino,

iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale pendente nei confronti di

tale Mennitti Domenico, imputato del reato previsto e punito dall'art.

18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere preso la parola

nel corso di una riunione non preavvisata, il pretore di Brindisi, con

ordinanza 10 giugno 1968, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di siffatta norma incriminatrice in riferimento all'art.

21 della Costituzione.

Nel provvedimento si osserva, innanzi tutto, che il preavviso da

dare all'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 17 della

Costituzione, per le riunioni che debbano svolgersi in luogo pubblico,

non può essere equiparato ad una istanza di autorizzazione e che

pertanto le riunioni non preavvisate non possono, in sé e per sé,

essere ritenute illecite.

Conseguente a tali premesse risulta la previsione come reato

dell'opera dei promotori di una riunione tenutasi senza preavviso,

mentre priva di ogni base costituzionale risulta la punizione di coloro

che abbiano soltanto preso la parola nel corso di una tale riunione.

Tale norma incriminatrice, secondo il pretore, appare anzi contrastante

con il predetto art. 21 che ha inteso abolire qualsiasi limitazione

della libertà di manifestazione del pensiero che non trovi

giustificazione nella Costituzione stessa.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968, ma

nessuno si è costituito né è intervenuto nel relativo giudizio.

2. - Analoga questione è stata sollevata altresì dal pretore di

Verona con l'ordinanza 8 ottobre 1969 pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Brigo Corrado e Benato Beniamino.

In tale provvedimento vengono svolte osservazioni simili a quelle

del pretore di Brindisi e si conclude nel senso che l'esercizio del

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel corso di una

riunione in luogo pubblico, per la quale sia stato omesso il prescritto

preavviso, non può avere alcuna rilevanza in sede penale, una volta

constatato che la semplice partecipazione alla riunione stessa non può

essere incriminata ai sensi del citato art. 18. Ove invece il

partecipante alla riunione sia incriminato soltanto per il fatto di

avere manifestato il proprio pensiero - come avviene in base alla norma

impugnata - chiara appare la violazione dell'art. 21 della

Costituzione.

Anche tale ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 10 dicembre 1969, ma

nessuno si è costituito nel relativo giudizio. Considerato in diritto :

Le due cause riguardano la stessa questione, sicché si rende

opportuna la loro riunione e la decisione con unica sentenza, resa in

camera di consiglio mancando la costituzione delle parti.

1. - L'interpretazione che dell'art. 17 della Costituzione danno le

ordinanze in esame, nel senso che esso, pel fatto di condizionare ad un

semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico che si svolgano

pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo

intervento autorizzativo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza,

ed invece imposto solo un onere a carico dei promotori, deve ritenersi

esatta. Dal che discende che nessun illecito penale può addebitarsi a

coloro che partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato

che tale partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto

costituzionalmente protetto.

L'art. 18, terzo comma, del T.U. delle leggi di P.S., che viene

denunciato fa esatta applicazione del principio costituzionale (come la

Corte ha riconosciuto con la sent. n. 9 del 1956) nella parte in cui

sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori

all'obbligo del preavviso e non già quello degli intervenuti alla

riunione nei cui riguardi, come si è detto, nessun addebito può

essere formulato. Conferma di tutto ciò può trarsi dallo stesso

articolo 18 in esame che al quarto comma non impone l'obbligo, ma

conferisce all'autorità di P.S. solo la facoltà di impedire che le

riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo, nonché dall'art. 28

del regolamento esecutivo del T.U. n 635 del 1940, secondo cui, nel

caso di omissione dell'avviso, l'autorità stessa provvede a impedire

che la riunione abbia luogo oppure a vigilarne lo svolgimento.

2. - Invece è da ritenere che l'articolo stesso contraddica alla

Costituzione allorché commina pena contravvenzionale contro coloro i

quali nelle riunioni predette prendano la parola. Se anche si dovesse

ritenere che le garanzie costituzionali del diritto in parola non siano

rivolte solo a quelle fra le riunioni che abbiano come proprio scopo le

manifestazioni o lo scambio del pensiero, è tuttavia certo che a

queste esse si rivolgono in via primaria, così da far considerare la

libertà di riunione quale uno degli strumenti necessari per la

soddisfazione di quell'interesse fondamentale dell'uomo vivente in

società, di scambiare con gli altri le proprie conoscenze, opinioni,

convinzioni: ed è perciò che la sua disciplina non può non esigere

un coordinamento con quella che l'art. 21 detta per assicurare la

libertà di manifestazione del pensiero. Ora appare evidente come

contrasti con quest'ultima disposizione la sanzione penale irrogata

contro coloro ai quali nessun altro addebito si fa all'infuori di

quello di avere in una riunione preso la parola, cioè esercitata la

facoltà corrispondente alla più propria ragione d'essere della

riunione medesima.

3. - La parte dell'art. 18 qui considerata si sottrae a censura di

incostituzionalità relativamente al solo caso in cui chi prende la

parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso. Infatti la

posizione che in tal caso egli viene ad assumere, di parte più

spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i

promotori (ai quali, a tenore dell'art. 19 del citato regolamento per

l'esecuzione del T.U. leggi di P.S., incombe l'onere di comunicare le

generalità dei designati a prendere la parola), o comunque lo

qualifica in modo particolare, così da assimilarlo ai promotori

stessi, differenziandolo dai semplici intervenuti, mai punibili anche

ove si dimostrasse la conoscenza da parte loro dell'irregolarità

intervenuta.

Non si vuole, col richiedere siffatta conoscenza, aver riguardo

all'elemento soggettivo (ritenuto, dall'opinione prevalente, necessario

a far sorgere la responsabilità penale per i reati contravvenzionali:

responsabilità che verrebbe meno allorché il prevenuto fornisca la

prova della mancanza di colpa o dolo); ma invece precisare l'ambito

della fattispecie contravvenzionale ex art. 18, terzo comma ultima

parte, che in tanto può ritenersi conforme a Costituzione in quanto si

consideri elemento costitutivo del reato addebitabile a chi prende la

parola la consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i

promotori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.

18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione

punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza

dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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