Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso

con l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Comiso nel procedimento

penale a carico di Carnazza Salvatore ed altri, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed

iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1956:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto

Che con l'ordinanza sopra indicata del 26 marzo 1956 del Pretore di

Comiso è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale dell' art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., R.D. 18

giugno 1931, nella parte in cui commina la sanzione penale per riunioni

in luogo pubblico effettuate senza preavviso, in quanto l'art. 17 della

Costituzione non stabilisce sanzione alcuna in siffatto caso;

Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni

depositate nella cancelleria di questa Corte il 20 aprile 1956 rileva

che, la norma impugnata della legge di p.s. essendo anteriore

all'entrata in vigore della Costituzione, non vi sarebbe materia di

sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte: nel

merito ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità

costituzionale del citato art. 18;

Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno

1956, è stata riconosciuta - e qui deve essere confermata - la

competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale

delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che

anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;

Che con l'altra sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 la Corte,

prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di Comiso,

ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. della legge di p.s. nella parte in cui

stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni

in luogo pubblico;

Che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va

pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello

Stato e dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Comiso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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