[1](Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).

[2]Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi e' colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. 37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico".

Testo vigente dal 26 marzo 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/1970

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 1970

    L'art. 220 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'art. 85 dello stesso T.U., viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede l'arresto obbligatorio di chi, tutto al più, sarà possibile della pena dell'ammenda. Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in luogo pubblico non si giustifica ne' con i precedenti legislativi, ne' con la gravità del reato, ne', infine, con ragionevoli motivi di prevenzione, non denotando, di per sé, la mascheratura alcuna pericolosità del soggetto attivo.

    Art. 220 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 85 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con riferimento all'art. 13 Cost., già dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del 1975. - v. S. n. 211/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 211/1975

    Questione infondata
    15 luglio 1975

    Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, è da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entità obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure è violato l'art. 13 Cost., perché gli elementi di certezza e di inequivocità che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassatività, sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto è obbligatorio.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 220 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 26 marzo 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art220 · fonte del testo

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