Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1961

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto

comma, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1960 dal Pretore di

Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira, Ballarini

Dea, Gombia Afra, Castagno Maria e Mo Luigia, iscritta al n. 55 del

Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960. Vista la dichiarazione di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita

nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del Giudice

Giuseppe Castelli Avolio; udito il sostituto avvocato generale dello

Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con provvedimento del 10 aprile 1959 l'Autorità di p.s. di

Torino vietò a tale Gaeta Enea Zamira di tenere una riunione in luogo

pubblico perché era stato omesso il preavviso di cui all'art. 18,

primo comma, T.U. leggi di p.s. Essendosi egualmente tenuta la

riunione, la predetta Gaeta fu denunziata, insieme con altre imputate,

per rispondere della contravvenzione di cui al quarto e quinto comma

del detto art. 18, secondo cui il contravventore al divieto è punito

con la pena dell'arresto e dell'ammenda.

Il Pretore di Torino, avanti al quale pendeva il giudizio, con

ordinanza 14 luglio 1959, sollevò d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale della norma incriminatrice in relazione

all'art. 17 della Costituzione, affermando che questo consente

all'Autorità di p.s. il potere di divieto delle riunioni in luogo

pubblico solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità

pubblica.

Con ordinanza del 7 marzo 1960, n. 10, la Corte costituzionale,

ritenuto che il "punto in controversia" poteva restringersi alla

questione concernente la legittimità della sanzione penale stabilita

dall'art. 18 T.U. leggi di p.s., affermò che la norma in controversia

era stata riconosciuta conforme alla Costituzione dalla Corte stessa

più volte, ed in particolare con la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956,

e dichiarò, quindi, manifestamente infondata la questione sollevata

dal Pretore di Torino.

Quest'ultimo, con ordinanza 12 aprile 1960, ha nuovamente sospeso

il giudizio principale ed ha rimesso per la seconda volta gli atti alla

Corte costituzionale, rifacendosi alle argomentazioni già svolte nella

prima ordinanza, ed affermando, a complemento di quanto già esposto,

che la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità

costituzionale emessa dalla Corte con l'ordinanza n. 10 del 1960

lascerebbe impregiudicata l'altra e diversa questione concernente la

legittimità del potere di divieto delle riunioni in luogo pubblico per

il solo fatto della omissione del preavviso, questione rilevante ai

fini del giudizio penale di merito in quanto investirebbe il

presupposto della sanzione penale da applicarsi alle imputate.

Ad illustrare il dedotto aspetto di incostituzionalità il Pretore

afferma che l'art. 18, quarto comma, T.U. citato, prevede la facoltà

del Questore di vietare riunioni in luogo pubblico o per omesso

preavviso, o per motivi di ordine pubblico, o di moralità, o sanità

pubblica. L'art. 17 della Costituzione, invece, pur ribadendo la

necessità del preavviso, porrebbe come condizione del divieto soltanto

comprovati motivi di pubblica sicurezza o di incolumità pubblica.

Dalla non coincidenza dell'ambito di previsione delle due norme, di cui

quella costituzionale non prevede la facoltà di divieto per il solo

omesso preavviso, il Pretore ha desunto la non manifesta infondatezza

della questione, tenuto anche conto che non potrebbe avere rilievo

nella specie la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 della Corte

costituzionale, la quale avrebbe risolto positivamente soltanto la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo e

quinto comma, T.U. leggi di p.s., stabilendo il principio della loro

validità quali norme integratrici dell'art. 17 della Costituzione,

senza, peraltro, considerare la questione della legittimità del

divieto imposto per l'omissione del preavviso.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunica ai Presidenti dei

due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del 25 giugno 1960, n. 155.

Si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le imputate

Gombia Afra, Mo Luisa e Castagno Maria, rappresentate e difese dagli

avvocati Giorgio Menghini, Gaetano Zini Lamberti e Marcello Gallo, che

hanno depositato le deduzioni nella cancelleria della Corte il 13

luglio 1960.

La difesa delle imputate, nel condividere le argomentazioni

contenute nell'ordinanza del Pretore, riafferma l'incostituzionalità

della norma impugnata e precisa che l'omissione del preavviso non

potrebbe, in ogni caso, farsi rientrare fra i motivi di sicurezza o di

incolumità pubblica, previsti dalla Costituzione come i soli capaci di

legittimare il divieto.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le proprie deduzioni il 19 maggio 1960.

Osserva l'Avvocatura, preliminarmente, che la questione proposta

con la nuova ordinanza di rinvio sarebbe inammissibile, in quanto si

riproporrebbe alla Corte il medesimo quesito già proposto dal Pretore,

nello stesso giudizio principale, con l'ordinanza del 14 luglio 1959.

In subordine, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione

richiamandosi, innanzi tutto, alla sentenza n. 9 del 19 giugno 1956,

con la quale la Corte ha affermato che l'art. 17 della Costituzione per

le riunioni in luogo pubblico "è confermativo della disciplina

preesistente", onde la sanzione penale prevista dall'art. 18 del T.U.

leggi di p.s., per coloro che omettono il preavviso, è da considerare

come integratrice della disposizione costituzionale. Da ciò, secondo

l'Avvocatura, dovrebbe senz'altro inferirsi la manifesta infondatezza

della questione.

Comunque, sempre secondo l'Avvocatura, l'art. 17 della Costituzione

riconosce, è vero, il diritto di riunione dei cittadini, ma al terzo

comma lo subordina. per le riunioni in luogo pubblico, all'osservanza

di determinate formalità seguendo lo stesso criterio adottato, ad

esempio, nel subordinare il diritto di espatrio agli obblighi previsti

dalla legge (passaporto), o la libertà di stampa, per quanto riguarda

i giornali o i periodici, all'osservanza di determinate formalità

(registrazione presso il Tribunale).

Qualora si negasse il potere di divieto in questione, prosegue

l'Avvocatura, l'unica sanzione legittima per l'omissione del preavviso

resterebbe la pena prevista dall'art. 18 T.U. leggi di p.s., e in tal

modo rimarrebbe praticamente inoperante l'obbligo di preavviso

costituzionalmente sancito, se il promotore non si arrestasse di fronte

al timore della pena, senza consentire all'Autorità di p.s. di

valutare preventivamente, così come vuole la Costituzione, se

sussistano i motivi di merito per il divieto della riunione, e

sottraendo, quindi, alla Pubblica Sicurezza stessa una delle sue

peculiari funzioni quale è, appunto, la prevenzione dei reati.

L'Avvocatura dello Stato ha concluso, quindi, chidendo dichiararsi

inammissibile e, in subordine, infondata la questione sollevata con

l'ordinanza del Pretore.

Fissata la causa per la decisione in camera di consiglio nella

seduta dell'8 novembre 1960, ai sensi dell'art. 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la difesa

delle parti private ebbe a depositare, il 27 ottobre precedente, una

memoria illustrativa con cui, ribattendo l'eccezione di inammissibilià

sollevata dall'Avvocatura, sostiene che la questione sottoposta alla

Corte non è la stessa di quella decisa con l'ordinanza 7 marzo 1960,

n. 10. Tale ordinanza, infatti, secondo la difesa, si limita a

dichiarare la manifesta infondatezza della questione concernente la

pretesa illegittimità costituzionale della sanzione penale prevista

dall'art. 18 T.U. leggi di p.s. per l'omissione del preavviso delle

riunioni in luogo pubblico, ma non investe l'altro e diverso aspetto di

illegittimità di cui all'ordinanza del Pretore di Torino.

Nel merito, la difesa sviluppava le tesi già svolte in precedenza,

prospettando, altresì, l'opportunità di rinviare la decisione della

questione alla pubblica udienza.

Con decreto del Presidente della Corte costituzionale in data 8

aprile 1961 la causa veniva rinviata all'udienza pubblica del 21 giugno

1961, ai sensi degli artt. 18 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con memoria depositata l'8 giugno 1961, l'Avvocatura dello Stato ha

ampiamente illustrato le ragioni già svolte con le precedenti

deduzioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate alla Corte. Considerato in diritto :

La questione nuovamente proposta dal Pretore di Torino con

l'ordinanza del 12 aprile 1960 deve essere dichiarata inammissibile:

essa, infatti è stata risolta con l'ordinanza di questa Corte del 19

febbraio 1960, n. 10.

In questa ordinanza la Corte identificava così la questione

sottoposta al suo esame: "Il Pretore di Torino ha osservato nella

propria ordinanza che la semplice omissione del preavviso non potrebbe

rientrare nella previsione dell'art. 17 della Costituzione, che

stabilisce che l'Autorità di p.s. può vietare soltanto le riunioni

pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica". Della questione

così precisata la Corte dichiarò la manifesta infondatezza

richiamando le sue precedenti pronunce: segnatamente la sentenza n. 9

del 19 giugno 1956, nella quale era stato notato come sia "normale che

il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la

materia regolata dalle norme ad essa sottordinate", intendendo, con

ciò, che non è possibile addurre, per giustificare una opposta

soluzione, la mancanza di un espresso divieto per il mancato preavviso;

e facendo rilevare, ancora, che il preavviso è a fondamento, in questo

campo, dell'attività discrezionale di prevenzione della p.s., a tutela

dell'ordine pubblico, costretta, altrimenti, a rimanere inerte.

Questi rilievi stavano a comprovare il nesso che corre fra mancanza

di preavviso e divieto della riunione. E non si può opporre, come pur

ripete il Pretore di Torino nella sua ordinanza, rifacendosi ad una

letterale ma inesatta interpretazione dell'art. 17 della Costituzione,

che secondo tale articolo il divieto è consentito "soltanto" per

motivi di sicurezza e di incolumità pubblica e non anche per la

mancanza di preavviso, del quale caso l'art. 17 non parla. Il

"soltanto" dell'art. 17 si riferisce, invece, puntualmente, alla

situazione che viene a crearsi quando il preavviso sia stato dato, in

modo che possa seguire il giudizio sulla pericolosità della riunione,

e non già quando il preavviso sia mancato: si riferisce cioè ad una

situazione che forma l'antecedente logico e necessario per dichiarare

il divieto per quegli indicati motivi di carattere sostanziale. Nel

caso di mancanza di preavviso, il divieto è dichiarato, invece, come

semplice conseguenza della posizione antigiuridica posta in essere, che

può sfociare in una grave condizione di turbamento o di pericolo

pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Torino

con l'ordinanza 12 aprile 1960 sulla legittimità costituzionale del

quarto comma dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 17 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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