Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1958 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza 13 aprile 1956 del Pretore di Gallarate nel

procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29

maggio 1957 ed iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Ales nel procedimento

penale a carico di Licheri Didaco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 75 del

Registro ordinanze 1957.

Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di

consiglio del giorno 25 febbraio 1958.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di

Sesto Calende, fu instaurato dinanzi al Pretore di Gallarate

procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio

imputati del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere il 12

giugno 1955 organizzato in Sesto Calende, senza autorizzazione della

competente autorità, una riunione di circa sessanta persone.

Nel corso del dibattimento la difesa degli imputati ha sollevato

eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui al citato

art. 18 e il Pretore, su conforme avviso del Pubblico Ministero, con

ordinanza 13 aprile 1956 ha osservato che, trattandosi nella specie di

riunione in luogo aperto al pubblico, si appalesa rilevante e non

manifestamente infondata la proposta questione in riferimento al

disposto dei commi primo e secondo dell'art. 17 della Costituzione; ha

pertanto disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale.

Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata

il 22 maggio 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957.

In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di

Ruinas, fu dinanzi al Pretore di Ales instaurato procedimento penale a

carico di Licheri Didaco, imputato del reato di cui all'art. 18 del

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per avere in Ruinas il 7 agosto

1955 promosso, senza preventivo avviso alla competente autorità, una

riunione di circa sessanta persone e avervi preso la parola.

Il Pretore con ordinanza 25 maggio 1957, dopo aver osservato che

l'art. 17 della Costituzione prescrive l'obbligo di preavviso alla

competente autorità per riunioni in luogo pubblico escludendo tale

obbligo non solo per quelle private ma anche per quelle in luogo aperto

al pubblico, ha proposta questione di legittimità costituzionale delle

norme contenute nell'art. 18 in riferimento all'art. 17 della

Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio e la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il

25 giugno 1957 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.

Nei due procedimenti dinanzi a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio né si sono costituite le parti; pertanto, ai

sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), le

cause sono state trattate in camera di consiglio il giorno 25 febbraio

1958. Considerato in diritto :

La Corte ravvisa l'opportunità che i due giudizi proposti con le

sopra indicate ordinanze siano decisi con unica sentenza, trattandosi

della stessa questione di legittimità costituzionale.

Le pubbliche riunioni di cittadini si distinguono, con riferimento

al luogo dove sono tenute, in riunioni in luogo pubblico e in luogo

aperto al pubblico. Tale distinzione trovavasi già posta nel secondo

comma dell'art. 32 dello Statuto albertino.

L'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, - le cui norme, ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo stesso, non trovano applicazione per le riunioni

elettorali - dispone che i promotori di riunioni tanto in luogo

pubblico quanto in luogo aperto al pubblico devono darne tempestivo

avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Il citato articolo

stabilisce inoltre le sanzioni per i contravventori.

L'art. 17 della Costituzione, dopo aver affermato il principio che

i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (primo

comma), statuisce che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non

è richiesto preavviso (secondo comma), mentre per le riunioni in luogo

pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, ché possono

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità

pubblica (terzo comma).

Questa Corte, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha considerato

che l'art. 17 della Costituzione per le riunioni in luogo pubblico,

come risulta anche dai lavori preparatori, è confermativo della

disciplina preesistente e che quindi la sanzione penale, nella parte

che si riferisce appunto alle riunioni in luogo pubblico, viene a

integrare la norma costituzionale; in tali termini ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.

18 del T, U. delle leggi di pubblica sicurezza.

Con successive ordinanze la Corte ha confermato tale pronuncia,

ritenendo conseguentemente inapplicabile la sanzione penale in ordine

alle riunioni in luogo aperto al pubblico: ciò per la lettera stessa

dell'art. 17 che, come già ricordato, nel secondo comma testualmente

dispone che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è

richiesto preavviso.

L'obbligo del preavviso resta pertanto limitato alle sole riunioni

in luogo pubblico; onde le norme dell'art. 18, nella parte relativa

alle riunioni in luogo aperto al pubblico, si appalesano in contrasto

con quelle dell'art. 17 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti di cui in

epigrafe:

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non

tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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