Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Enna nel

procedimento penale a carico di Quagliata Francesco, Politi Graziano,

Chiecchio Vito, Chiecchio Salvatore, Saccone Giuseppe, Biondi Vincenzo,

Fiorenza Salvatore e La Spina Salvatore, rappresentati e difesi nel

presente giudizio, il Quagliata dagli avvocati Achille Battaglia e

Massimo Severo Giannini e il La Spina dagli avvocati Domenico Rizzo e

Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 6 del Registro ordinanze

1956:

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udita nella pubblica udienza del 16 maggio 1956 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Uditi gli avvocati Achille Battaglia, Massimo Severo Giannini e il

vice avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Con rapporto del 5 gennaio 1955 il Comandante la stazione dei

carabinieri di Centuripe (Enna) denunciava al Pretore del luogo, in

stato di arresto, i signori Quagliata Francesco, Politi Graziano,

Chiecchio Vito, Chiecchio Salvatore, Saccone Giuseppe, Biondi Vincenzo,

Fiorenza Salvatore e La Spina Salvatore, come colpevoli del reato

previsto e punito dall'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., di cui al

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per aver promosso ed organizzato una

dimostrazione popolare in luogo pubblico senza aver richiesto ed

ottenuto l'autorizzazione della autorità di p.s.

Dopo sommaria istruzione, gli imputati venivano rinviati a giudizio

davanti al Tribunale di Enna per rispondere del detto reato.

All'udienza del 12 gennaio 1956 la difesa degli imputati sollevava

eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle

leggi di p.s. in relazione all'art. 17 della Costituzione.

Con ordinanza in pari data il Tribunale, dopo aver rilevato che

l'eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata per il

riflesso che l'art. 17 della Costituzione, pur facendo obbligo di dare

preavviso alle autorità delle riunioni in luogo pubblico, non menziona

pena alcuna per i promotori della riunione; che invece l'art. 18 del

T.U. predetto dispone sanzioni penali a carico dei contravventori

all'obbligo di dare preavviso al Questore; che l'eccezione non era

manifestamente infondata, accoglieva l'istanza di sospensione e

ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ritualmente

intervento davanti alla Corte.

L'Avvocatura dello Stato, dopo avere premesso che, trattandosi di

controversia di mera abrogazione per successione di leggi, la questione

esulerebbe dalla competenza della Corte, osserva nel merito:

1) che la Costituzione prevede esplicitamente (art. 17, 3 comma)

che per le riunioni in luogo pubblico, a differenza che per le riunioni

in luogo privato anche se aperto al pubblico, deve essere dato avviso

alla autorità;

2) che l'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., in quanto indica nel

Questore l'autorità competente a ricevere l'avviso di riunione in

luogo pubblico, e determina la sanzione in caso di trasgressione

all'obbligo predetto, contiene in parte una integrazione, sicuramente

consentita, del precetto costituzionale.

Rileva quindi la manifesta infondatezza delle ragioni esposte nel

processo penale dalla difesa degli imputati, dato che non può davvero

affermarsi che tutto quanto la Costituzione non dice sia giuridicamente

vietato.

Pertanto l'Avvocatura conclude chiedendo, in via principale, che la

Corte dichiari non luogo a giudizio di legittimità costituzionale; in

via subordinata, che non sussiste la assunta incompatibilità.

Con atti del 3 aprile scorso si sono costituiti il Quagliata

Francesco, col patrocinio degli avvocati Achille Battaglia e Massimo

Severo Giannini, e il La Spina Salvatore col patrocinio degli avvocati

Domenico Rizzo e Piero Calamandrei.

Nelle rispettive difese si sostiene che l'art. 18 della legge di

p.s., comminando delle sanzioni penali a carico dei promotori di

riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non autorizzate, è

incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, il quale invece

prescrive il preavviso soltanto per le riunioni in luogo pubblico,

senza, tuttavia, far menzione di pene per i promotori.

Concludono, i patroni del Quagliata e del La Spina, chiedendo che

la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge di p.s., nonché, eventualmente, di quelle altre disposizioni

legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba

derivare come conseguenza della adottanda decisione.Considerato, in diritto:

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, in quanto nel caso in esame la questione

di legittimità costituzionale, che forma oggetto del presente

giudizio, si riferisce ad una disposizione di legge anteriore

all'entrata in vigore della Costituzione, va respinta. In proposito la

Corte si richiama alla propria decisione del 5 giugno 1956, n. 1, con

la quale con ampia motivazione, che non è il caso qui di ripetere, è

stato precisato che la Corte costituzionale ha competenza sia riguardo

alle norme di legge emanate successivamente all'entrata in vigore della

Costituzione, sia riguardo a quelle emanate anteriormente.

Ciò posto, di fronte agli accenni contenuti nelle rispettive note

difensive degli imputati, nelle quali fra l'altro, si parla di riunioni

in luogo pubblico, è necessario rilevare che l'ordinanza del

Tribunale, del 12 gennaio 1956, delimita l'assunto contrasto

costituzionale fra la norma dell'art. 17 della Costituzione - che

stabilisce l'obbligo del preavviso unicamente per le riunioni in luogo

pubblico - e l'art. 18 del Testo unico delle leggi di p.s., in base al

rilievo che l'art. 17 della Costituzione non fa menzione di pena alcuna

per i promotori della riunione che non abbiano dato preavviso, mentre

tale sanzione è prevista nell'art. 18 del citato testo unico.

Siffatta questione è assolutamente priva di ogni giuridico

fondamento.

È normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la

sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate

nella scala dei valori normativi. L'art. 17 della Costituzione, per le

riunioni in luogo pubblico - come chiaramente risulta da tutti i lavori

preparatori -, è confermativo della disciplina preesistente. Pertanto

la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,

nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e

completa, sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale,

non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se

veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata

dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T.U. delle leggi

di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento Con

l'art. 17 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale

di Enna del 12 gennaio 1956.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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