Codice penale

Art. 666 c.p. — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).

[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)).

[3]((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

[4]Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 56/1970

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1970

    Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

    Art. 666 c.p. · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/1982

    Questione infondata
    22 dicembre 1982

    dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e 666 del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte, Cost.; b) inammissibile la questione di…

    Art. 666 c.p. · Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla libertà d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attività. Pertanto è infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali è richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacché tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

    Art. 666 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1970 al 15 gennaio 2000. 14 parole tolte, 113 parole aggiunte in 4 capoversi.

… natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con tolto: l'ammenda da lire cento a cinquemila aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.

Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, tolto: la pena e' dell'arresto fino a un mese aggiunto: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

aggiunto: E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

aggiunto: Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art666 · fonte del testo

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