Art. 88 t.u.i.r. — Sopravvenienze attive

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Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

  • a)le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
  • b)i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. ((3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.)) 175 Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. 172 La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. 172 Non si considerano, altresi', sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. 172 In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. 115
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 74.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 13, comma 2), che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49

175

Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati".

Testo in vigore dal 15 aprile 2016 al 1 gennaio 2017

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 88 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9906/2026

    17 aprile 2026

    Ai fini della configurabilità del collegamento societario esterno di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., non è sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse, essendo necessario verificare che detto rapporto si sia tradotto, in concreto, nell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre, ciò che presuppone l'individuazione dell'ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegate, determinate dal rapporto di parentela con il socio dell'ente dominante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato il recupero a tassazione, quali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, dei versamenti effettuati fra tali enti collettivi, ritenendo sufficiente a dimostrare il collegamento societario la relazione di parentela fra soggetti componenti di compagini sociali diverse, senza individuare la società dominante né le modalità e le specifiche finalità comuni dell'esercizio di influenza notevole).

    Art. 88 t.u.i.r. · Art. 2359 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 398 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

    Art. 88 t.u.i.r. · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6763/2026

    20 marzo 2026

    In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 C.C.I.I.) rispetto alle perdite (di periodo e pregresse) calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, ma anche - nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle suddette voci passive - l'intero importo dei debiti medesimi, dovendo questi ultimi ritenersi assorbiti, in tutto o in parte, nel monte delle perdite.

    Art. 88 t.u.i.r. · Art. 182-bis fallimento · Art. 58 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 353 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 329/2026

    7 gennaio 2026

    La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile ex art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.

    Art. 88 t.u.i.r. · Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 105 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/2017

    Questione infondata
    13 dicembre 2017

    La sopravvenuta conciliazione giudiziale fra le parti del processo tributario - che dovrebbe condurre a una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo, ex art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non è idonea a produrre effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, pendente avverso l'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986). Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011, n. 42 del 2011, n. 442 del 2008, n. 367 del 1991 e n. 88 del 1986; ordinanze n. 154 del 2013 e n. 110 del 2000 ).

    Art. 88 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 luglio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 mesi
  3. 13 dicembre 2025 — 4 luglio 2026per 7 mesi
  4. 31 dicembre 2024 — 13 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 31 dicembre 2024per 5 anni
  6. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2020per 3 anni
  7. 15 aprile 2016 — 1 gennaio 2017per 9 mesi
  8. 1 gennaio 2016 — 15 aprile 2016per 4 mesi
  9. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  10. 12 agosto 2012 — 7 ottobre 2015per 3 anni
  11. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2012per 7 anni
  12. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 30 dicembre 1990 — 1 gennaio 1998per 7 anni
  15. 31 dicembre 1986 — 30 dicembre 1990testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 15 aprile 2016. 132 parole aggiunte.

… ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. aggiunto: 3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49

    Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art88 · fonte del testo

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