Art. 88 t.u.i.r. — Sopravvenienze attive
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Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, non sono soggetti all'imposta. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
- a)l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b)l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unita' sanitarie locali;
- c)l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 30 dicembre 1990
