Art. 110 t.u.i.r. — Norme generali sulle valutazioni

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((1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.)) 48

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

26

Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale e' stato conseguito il rimborso".

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 110 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13136/2026

    7 maggio 2026

    Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, la quale risponde all'interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo, il cui accertamento è riservato al giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 229 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2777/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di febbraio 2026, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29083/2025

    4 novembre 2025

    In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r.

    Rassegna di novembre 2025, p. 114 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17813/2025

    1 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi di impresa, al fine di determinare le quote di ammortamento di beni oggetto di rivalutazione ex art. 1 della l. n. 266 del 2005, i valori dei beni rivalutati iscritti in bilancio non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato sulla scorta delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio sulla base del valore risultante dalla perizia di rivalutazione, respingendo la tesi del contribuente che aveva adottato come base di calcolo delle quote di ammortamento il costo originario del macchinario sommato alla rivalutazione risultante dalla perizia, così duplicando la deduzione di costi già portati in ammortamento negli anni precedenti).

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 102 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 340 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 227/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli enti non commerciali, di dedurre, dal reddito impossibile, le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, in quanto - posto che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella previsione della deducibilità degli oneri ai fini della imposizione sui redditi, secondo criteri volti a conciliare (sulla base di valutazioni politico-economiche) le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva (esigenze non meno importanti di quelle della vita individuale); che l'art. 10, lett. s), t.u.i.r. [ora lett. h)] prevede espressamente che, dal reddito complessivo delle persone fisiche, possa essere dedotta, quale onere personale, la spesa sostenuta dal locatore per il pagamento, in caso di cessazione del contratto di locazione, della indennità per la perdita di avviamento commerciale subita dal locatario; e che di consimile vantaggio, pur in mancanza di espressa previsione, beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito d'impresa, derivando in tal caso la deducibilità dell'indennità di avviamento, quale costo di produzione, dagli stessi principi che, in base all'art. 52 t.u.i.r., regolano la tassazione dell'utile di bilancio, a prescindere dalla qualità giuridica del soggetto percettore (persona fisica: art. 52 t.u.i.r.; persona giuridica - ente commerciale: artt. 89 e 95, comma primo; ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello d'impresa: artt. 108 e 109) - la diversificazione posta in essere dal legislatore, non prevedendo la deduzione della spesa suddetta per gli enti non economici che non svolgano anche una attività commerciale, non determina alcuna irragionevolezza della disciplina ne' rispetto alle persone fisiche, per l'evidente fondamentale diversità di natura sostanziale che non può non riflettersi anche nel campo tributario, ne' rispetto agli enti commerciali, per la peculiarità delle regole che ne disciplinano la tassazione in base alle risultanze del bilancio; ed in quanto, a riprova ulteriore della incomparabilità delle situazioni poste a raffronto, sta anche lo specifico regime tributario degli stessi enti non commerciali, oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore, al fine di tener conto, fra l'altro, del rilievo sociale dell'attività dei medesimi, come è dimostrato anche dalla normativa di natura agevolativa di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 ed al d.lgs. n. 460 del 1997. - S. nn. 107/1971, 123/1982, 134/1982, 143/1982, 108/1983, 574/1988, 21/1996; O. nn. 368/1987, 556/1987, 52/1988, 26/1989. red.: S. Di Palma

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 4 luglio 2026 — 12 agosto 2026per un mese
  4. 1 gennaio 2026 — 4 luglio 2026per 6 mesi
  5. 20 dicembre 2025 — 1 gennaio 2026per 12 giorni
  6. 31 dicembre 2024 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  7. 1 gennaio 2023 — 31 dicembre 2024per 2 anni
  8. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  9. 1 marzo 2017 — 24 giugno 2017per 4 mesi
  10. 3 dicembre 2016 — 1 marzo 2017per 3 mesi
  11. 1 gennaio 2016 — 3 dicembre 2016per 11 mesi
  12. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  13. 1 gennaio 2014 — 7 ottobre 2015per un anno
  14. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2014per 6 anni
  15. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  16. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  17. 22 marzo 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  18. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  19. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  20. 30 novembre 1991 — 1 giugno 1994per 3 anni
  21. 31 dicembre 1986 — 30 novembre 1991testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1991 al 1 giugno 1994. 47 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito tolto: di impresa aggiunto: d'impresa che concorre a formarlo tolto: e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere tolto: da a)

tolto: a d) e da h) a r) aggiunto: a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10tolto: , ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 tolto: (n), la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. tolto: Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10 aggiunto: In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale e' stato conseguito il rimborso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art110 · fonte del testo

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