Art. 166-bis t.u.i.r. — Valori fiscali in ingresso

(( . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

  • a)un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
  • b)un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
  • c)un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
  • d)un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
  • e)un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:
  • a)il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • b)il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
  • c)il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
  • d)lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e' uno di quelli previsti dalla lettera a);
  • e)il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a). Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita' e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.)) 192
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

192

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Testo vigente dal 12 gennaio 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 2015 al 12 gennaio 2019. 98 parole tolte, 685 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articoloaggiunto: . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

aggiunto: a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

aggiunto: b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

aggiunto: c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;

aggiunto: d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

aggiunto: e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

aggiunto: a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, tolto: che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attivita' e delle passivita' il valore normale delle stesse, da determinarsi aggiunto: degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

aggiunto: b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);

aggiunto: d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e' uno di quelli previsti dalla lettera a);

aggiunto: e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a). Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo tolto: 9. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli aggiunto: 110, comma 7. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma tolto: 1, il valore delle attivita' e delle passivita' e' assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi' come aggiunto: 3, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di aggiunto: tale accordo, il valore fiscale delle attivita' e tolto: passivita' trasferite aggiunto: delle passivita' e' assunto, per le tolto: attivita' aggiunto: prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore tolto: normale, aggiunto: di mercato determinato ai sensi tolto: dell'articolo 9 aggiunto: del comma 4, mentre per le tolto: passivita' aggiunto: seconde, in misura pari al maggiore tra questi. tolto: 3 aggiunto: 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle tolto: entrate aggiunto: Entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' tolto: oggetto di trasferimento aggiunto: di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471tolto: , commisurata all'importo non indicato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

    Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art166bis · fonte del testo

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