Art. 91 — Sospensione e revoca della patente di guida

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La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da fino a tre mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

  • a)obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
  • b)obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
  • c)obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
  • d)divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita';
  • e)divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
  • f)obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
  • g)obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
  • h)divieto di guidare in stato di ebbrezza;
  • i)divieto di circolare contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilita'. Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi. ((La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione)). La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorita' giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. Nel caso di condanna l'autorita' giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti puo' essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89. La sospensione e' annotata sulla patente. La patente e' revocata dal Prefetto:
  • 1)quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • 2)quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora; trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
  • 3)quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'art. 89, risulti non piu' idoneo. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da' notizia al Prefetto. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 12 agosto 1967 al 6 aprile 1987

Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 456/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Nel reato di lesioni personali gravi causate da incidente automobilistico - dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) - il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 171/1986.

    Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 389/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma e` diretto a tutelare l'incolumita` e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente e` il richiamo all'art. 27 Cost., e` palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 , comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.

    Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/1986

    Questione inammissibile
    14 luglio 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.

    Art. 590 c.p. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 12 agosto 1967. 61 parole aggiunte.

… patente e' disposta da due a sei mesi. La patente e' sospesa dal Prefetto aggiunto: per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione. La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art91 · fonte del testo

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