Art. 91 — Sospensione e revoca della patente di guida
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel reato di lesioni personali gravi causate da incidente automobilistico - dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) - il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 171/1986.
Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma e` diretto a tutelare l'incolumita` e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente e` il richiamo all'art. 27 Cost., e` palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 , comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.
Art. 27 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 Testo unico circolazione stradale · Art. 27 Testo unico circolazione stradale
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.
Art. 590 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui prevedono che, nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, il giudice possa procedere e disporre la sospensione o la revoca della patente soltanto a querela della persona offesa, posto che nel caso di specie la procedibilità era già imposta dalla presenza della querela. - O. n. 302/1984.
Art. 590 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalla ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE…
Art. 590 c.p. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile, perché irrilevante per la definizione del giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 91, comma settimo, del d. P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che il giudice possa astenersi dall'infliggere al condannato per lesioni personali gravi la pena accessoria della sospensione della patente, nei casi in cui il grado della colpa sia assolutamente minimo, in considerazione del fatto che mai il giudice avrebbe potuto farne applicazione al caso di specie, vertendosi in tema di colpa specifica per violazione di una norma fondamentale del comportamento di guida (fattispecie relativa a collisione per svolta a sinistra su rettifilo). - S. n. 47/1977; O. n. 267/1984.
Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), rispettivamente nella parte in cui dispone che il delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa e nella parte in cui subordinerebbe alla presentazione della querela i poteri della autorità giudiziaria in ordine alla sospensione della patente, in quanto, essendo stata, nel caso, ritualmente presentata la querela ed avendo il giudice potuto conseguentemente promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati, difetta la rilevanza delle dedotte questioni nel giudizio a quo.
Art. 590 c.p. · Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 91 Modifiche al sistema penale · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 91, settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in quanto esclude ogni discrezionalità del giudice che decide la sospensione della patente di guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in dipendenza della circolazione; e ciò in quanto la decisione della Corte non avrebbe potuto avere carattere pregiudiziale rispetto all'applicabilità della sospensione della patente, posto che la questione risulta proposta in un caso in cui si trattava di un'ipotesi di colpa specifica, insuscettibile di essere inquadrata tra quelle estremamente lievi, per cui sarebbe giustificata la discrezionalità del giudice, e in altro caso in cui era già intervenuta condanna e la sanzione pertanto non sarebbe stata mai irrogabile, non essendo predeterminata in misura fissa.
Art. 590 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
Si consideri la patente di guida autorizzazione di polizia ovvero abilitazione ovvero ancora provvedimento di natura mista, e` comunque indubbio che il potere del prefetto di negare o sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore, ha carattere dicrezionale, concretandosi in un apprezzamento, di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte di quest'ultimo del mezzo automobilistico. Ma tale discrezionalita` non giustifica di per se` denunce di incostituzionalita` dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959 in riferimento all'art. 3, co.I, della Costituzione. Essa - come la discrezionalita` propria dell'azione amministrativa in genere - non equivale a mero arbitrio, dovendo il prefetto - nel presupposto necessario, ma non certo sufficiente della diffida - rispettare i canoni della razionalita`, dell'imparzialita` e dell'eguaglianza di trattamento, la cui eventuale violazione e` deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale, ed essendo egli tenuto a enunciare, sia pur succintamente, i motivi, che, nel presupposto sempre della diffida, giustificano la soluzione adottata. Che poi le limitazioni suddette al diritto di circolazione provengano da provvedimenti discrezionali amministrativi, senza preventivi controlli giurisdizionali e` espressione di una precisa scelta di politica legislativa in tema di prevenzione di reati, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita` costituzionale. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959, sollevata in riferimento all'art.3, co.I, Cost.). Cfr. sentt. nn. 6/62; 87/71; 215/75.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
Mentre il terzo comma dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), prevede la mera violazione di norme di comportamento, che punisce con la sospensione della patente di guida da parte del prefetto per un periodo da uno a tre mesi, i commi sesto e settimo dello stesso articolo sanzionano più gravemente tali violazioni quando concorrano con i reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da fuga od omissione di soccorso, imponendo al prefetto di adottare la sospensione cautelativa per la durata massima di due anni (comma sesto) ed al giudice di applicare con la sentenza di condanna la misura della sospensione della patente da tre mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca (comma settimo). Il diverso trattamento sanzionatorio è giustificato dalla diversità delle situazioni, poiché l'evento causato dalla colpa del guidatore consistente nella morte dell'investito o in lesioni personali ben si distingue da quello cagionato da una semplice infrazione alle norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice penale. E l'obbligo imposto al giudice di disporre la sospensione della patente, adeguandone la durata alla gravità del reato commesso, ovvero la revoca, deriva dal potere riconosciuto all'autorità giudiziaria ordinaria di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie (potere autonomo e diverso da quello attribuito all'autorità amministrativa di concedere, sospendere o revocare la patente). Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito, nei confronti del citato art. 91, sesto e settimo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensì atto di autotutela, consentito dalla potestà di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorità giudiziaria, è perciò da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.
Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), sollevata dal pretore di Torino, con ordinanza in data 17 aprile 1969, in riferimento all'art. 3 della Costituzione Così deciso in Roma, nella sede della Corte cos…
Art. 3 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
Il provvedimento prefettizio di sospensione e quello di ritiro della patente (previsto dagli artt. 91, quinto comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740) non violano ne' menomano in alcun modo la libertà personale qual'è tutelata nell'art. 13 della Costituzione: essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare autoveicoli e perciò non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica del conducente, come invece accadrebbe per es. con l'arresto.
Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 94 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 869 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La patente oltre che nei casi previsti dall'articolo 132 e' sospesa dal Prefetto per un periodo da fino a tre mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:
tolto: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
tolto: b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
tolto: c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
tolto: d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita';
tolto: e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
tolto: f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
tolto: g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
tolto: h) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111
tolto: i) divieto di circolare contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilita'.
tolto: l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza. Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi. La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione. La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorita' giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. Nel caso di condanna l'autorita' giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. La patente e' revocata dal prefetto:
tolto: 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
tolto: 2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;
tolto: 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo;
tolto: 4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. La sospensione e' annotata sulla patente. La patente e' revocata dal Prefetto:
tolto: 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
tolto: 2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora; trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
tolto: 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'art. 89, risulti non piu' idoneo. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da' notizia al Prefetto. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art91 · fonte del testo
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