Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1977 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi

sesto e settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1974 dal pretore di

Silandro, nel procedimento penale a carico di Albert Patscheider

iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con rapporto dei carabinieri di Bolzano del 1 marzo 1972 veniva

denunciato all'autorità giudiziaria Patscheider Albert per avere, per

eccesso di velocità, invaso la corsia di sinistra della strada statale

38 nella direzione di marcia Silandro-Resia e di conseguenza, fatto

precipitare nella scarpata sottostante la macchina da lui guidata.

Nell'incidente, oltre il guidatore, si produceva lesioni anche il

passeggero (shock traumatico, contusione cranica). Nei confronti del

Patschelder, il pretore di Silandro iniziava procedimento penale per

violazione dell'articolo 590 c.p.p., secondo comma, perché "per colpa,

consisente in imprudenza, imperizia, velocità non commisurata alle

condizioni della strada e nella inosservanza della segnaletica stradale

di pericolo generico e di limite di velocità " aveva procurato lesioni

personali guaribili in 90 giorni a Kaufmann Carlo.

Al dibattimento, dopo che le parti avevano preso le loro

conclusioni, il pretore di ufficio rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale sostenendo che, nella specie, avrebbero dovuto trovare

applicazione i commi sesto e settimo dell'art. 91 del codice della

strada e quindi che si sarebbe dovuta ordinare la sospensione della

patente all'imputato.

Secondo il pretore "la suddetta norma appare in contrasto con il

principio di eguaglianza... poiché rende obbligatorio per il giudice

penale applicare la sanzione criminale atipica in cui consiste appunto

la sospensione della patente di guida, senza poter subordinare

l'adozione del suddetto provvedimento (anche nella sua misura) alla

valutazione del tipo e della gravità della colpa (generica ovvero per

inosservanza di leggi e in particolare delle norme del codice della

strada) riconosciuta come determinante - da sola o in concorso con

altri fattori - nella causazione delle lesioni personali da parte

dell'imputato, facendo quindi sì che per violazioni lievi (come nella

specie) delle norme comportamentali dettate anche solo dalla comune

prudenza o dalla legge, ma che abbiano avuto come conseguenza, per

ragioni che ben spesso non dipendono dal comportamento stesso

dell'imputato, delle lesioni personali gravi si debba applicare la

suddetta sanzione penale atipica, mentre per medesime violazioni o per

violazioni anche molto più gravi, ma alle quali per ragioni ben spesso

anche del tutto casuali, non abbiano fatto seguito lesioni personali,

la suddetta misura non è obbligatoria e neppure facoltativa, ovvero se

si tratta di violazioni reiterate e di una certa gravità, è adottata

dal Prefetto (cfr. comma terzo dell'art. 91 c.s.) ma per un periodo

molto più breve (da uno a tre mesi)".

Ed inoltre: "detta disparità di trattamento non si giustifica con

la diversità delle conseguenze dannose delle condotte imprudenti o

violatrici di norme, poiché la sospensione della patente per la sua

stessa ratio non può non avere esclusivo riferimento alla

pericolosità della guida del soggetto preso in esame la quale si

sostanzia nella negligenza, nell'imperizia, nell'imprudenza ovvero

nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

manifestate e poste in essere in occasione del comportamento colposo in

oggetto, e non nelle conseguenze dannose dello stesso". Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza di rinvio si prospetta il dubbio che le norme

cui ai commi sesto e settimo dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393 (codice della strada) siano in contrasto con l'art. 3 della Cost.

per la disparità di trattamento tra chi, guidando in modo pericoloso,

non cagiona lesioni e chi, nelle stesse condizioni, per pura fatalità,

ne cagioni.

Nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita

l'Avvocatura dello Stato la quale sostiene la insussistenza del

contrasto tra le norme impugnate e l'art. 3 della Costituzione perché

non si tratterebbe di fare riferimento ad azioni identiche (come

avrebbe fatto il pretore) ma a situazioni identiche e nella specie, ci

si troverebbe appunto di fronte a situazioni diverse tali da

giustificare un diverso trattamento.

2. - La questione non è fondata.

Per quanto riguarda il sesto comma del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, esso non può essere preso in esame in questa sede, ai fini della

decisione, poiché si riferisce ad un atto amministrativo.

Infatti la concessione della patente di guida è subordinata

all'accertamento della sussistenza di determinati requisiti fisici,

psichici e morali, nonché alla esistenza di una particolare idoneità

tecnica: nella ipotesi in cui uno qualunque di questi requisiti venga

meno, è l'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente che

deve provvedere alla sospensione o alla revoca della stessa.

Nel caso in esame si è di fronte ad un provvedimento

amministrativo dovuto (l'art. 91 dice espressamente: "la patente è

sospesa") poiché dipende unicamente dalla sussistenza del fatto che

siano derivate a terzi lesioni personali gravi o gravissime, o che sia

intervenuta la morte dell'investito. Infatti se siano derivate solo

lesioni personali lievi è necessario il concorso della violazione

dell'art. 133 del codice della strada per farsi luogo alla sospensione

ed ove non siano derivate, dall'investimento, lesioni personali, ma

solo danni alle cose (e ciò anche con gravissime violazioni delle

norme del codice della strada) non si potrà mai far luogo alla

sospensione della patente salvo in caso di reiterazione delle

violazioni stesse.

Quanto al fatto che il provvedimento di sospensione preso dal

prefetto debba essere comunicato alla autorità giudiziaria per poter

eventualmente disporre la revoca, "ove nel corso della istruzione

accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione", è da

rilevare che l'art. 91, sesto comma, non condiziona all'accertamento

della responsabilità il provvedimento di sospensione, ma solo il

verificarsi del fatto. In altri termini solo l'autorità amministrativa

può sospendere l'autorizzazione alla guida di un veicolo o revocare

tale sospensione.

Circa poi i provvedimenti presi dal giudice con la sentenza di

condanna si osserva come, per il principio generale della non

interferenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nei provvedimenti

amministrativi, il giudice debba comunicare al prefetto, che

provvederà, le decisioni sulla sospensione o revoca della patente.

3. - Resta così da esaminare il rilievo relativo al settimo comma.

Ma anche questo è privo di qualsiasi fondamento.

La sospensione della patente pronunciata con sentenza deriva,

infatti, dal potere riconosciuto alla autorità giudiziaria ordinaria

di irrogare, in una con la pena principale, delle pene accessorie.

Si tratta cioè di un potere autonomo e diverso da quello

riconosciuto all'autorità amministrativa di concedere, sospendere o

revocare la patente.

La pena prevista dal settimo comma dell'art. 91 è, infatti,

analoga a quella prevista dall'art. 30 del codice penale e come quella

ha per conseguenza il fatto che al condannato venga vietato l'esercizio

di una qualsiasi attività per la quale sia richiesta una speciale

abilitazione o autorizzazione.

Erroneamente a questo proposito il giudice a quo parla di

violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che non è effettuabile

il raffronto tra le due situazioni prospettate poiché l'evento causato

dalla colpa del guidatore (lesioni gravissime) ad esempio ben si

distingue dall'evento causato a seguito di una semplice infrazione alle

norme sulla circolazione stradale dalla quale non siano derivate

conseguenze dannose alla persona o tali da non interessare il codice

penale.

E poiché è solo all'evento che deve farsi ricorso per stabilire

la natura del reato, ove quello sia diverso, non può, in alcun modo,

farsi un raffronto fra le due situazioni.

Il terzo comma dell'art. 91 del codice della strada prevede e

punisce la mera violazione di norme di comportamento: i commi sesto e

settimo dello stesso articolo sanzionano più gravemente tali

violazioni quando concorrano con i più gravi reati di omicidio colposo

o di lesioni personali gravissime, gravi o anche lievi, se seguite da

fuga od omissione di soccorso. Le situazioni sono pertanto diverse e

rendono legittimo un diverso trattamento sanzionatorio.

Come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il principio

secondo cui la maggiore gravità del danno che consegue ad azioni

delittuose identiche nel fatto, importa una diversa o più grave pena,

è recepito nella nostra legislazione penale (vedi ad es. gli artt. 561

e 592 c.p.). Né può essere influenzato, ai fini che si propone

l'ordinanza, il profilo evidenziato e secondo il quale il giudice è

costretto ad adottare il provvedimento della sospensione della patente

di guida senza aver modo di rapportarlo al tipo ed alla gravità della

colpa.

Il giudice infatti ha sempre la possibilità di adeguare la durata

nel tempo della sanzione amministrativa (sospensione da tre mesi a tre

anni) alla gravità del reato commesso e deve, nel rendere giustizia,

valersi di questo potere discrezionale così come se ne avvale per

fissare la pena in concreto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91, sesto e settimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(codice della strada), sollevata dal pretore di Silandro, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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