Art. 88 — Durata e conferma della validità dalla patente di guida
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989 n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…
Art. 3 cost. · Art. 88 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -…
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art88 · fonte del testo
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