Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 246/1994

    Questione inammissibile
    16 giugno 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto, in mancanza, nella ordinanza di rimessione, di elementi idonei ad individuare, sia pure induttivamente, la fattispecie dedotta nel giudizio principale, è impossibile controllarne la rilevanza. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 103 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1987 al 1 gennaio 1993. 545 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei centri abitati non si deve superare la velocita' di 50 km all'ora, salva la facolta' dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati. Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita'. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocita' di (60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresi', superare la velocita' di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocita' di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocita' di 30 km all'ora. In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocita' di 40 km all'ora. Se pero' le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km all'ora. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocita' consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi. Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' di cui al comma precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita' ovvero viola le disposizioni del comma settimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Se l'infrazione di cui al nono comma e' commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione e' raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art103 · fonte del testo

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