Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1975 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 91,

secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle

norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1973 dal pretore di Asti nel

procedimento penale a carico di Pirillo Luigi, iscritta al n. 176 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973,

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1973 dal pretore di Oristano nel

procedimento penale a carico di Galanello Francesco, iscritta al n. 328

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.249 del 26 settembre 1973;

3) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal pretore di Oristano nel

procedimento penale a carico di Casu Luigi Lorenzo, iscritta al n. 86

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 16 febbraio 1973, emessa nel corso del

procedimento penale a carico di Luigi Pirillo, imputato del reato di

cui all'art. 80, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice

della strada), per avere circolato alla guida di un automezzo senza

patente, per essergli stata sospesa quella già conseguita, con decreto

prefettizio emanato in forza dell'art. 91, comma secondo, dello stesso

codice (ossia perché diffidato ai sensi dell'art. 1 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423), il pretore di Asti ha proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, in riferimento

all'art. 16 della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con tale

norma, che sancisce la libertà di circolazione, la potestà conferita

al prefetto con la norma denunziata.

È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata, in quanto, come già è stato affermato da

questa Corte con la sentenza n. 6 del 1962, nessuna norma

costituzionale assicura a tutti i cittadini il diritto di guidare

veicoli a motore, cosicché di tale diritto legittimamente il

legislatore ordinario può prevedere limitazioni stabilite in via

generale per motivi di sicurezza pubblica.

2. - Con due distinte ordinanze, rispettivamente in data 24 maggio

1973 e 2 marzo 1972 (quest'ultima pervenuta alla Corte il 23 febbraio

1974), emesse nel corso dei procedimenti penali a carico di imputati di

aver circolato con automezzi, nonostante le loro patenti fossero state

sospese con decreti prefettizi in seguito a diffida, il pretore di

Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 91, comma secondo, del codice della strada, in riferimento

peraltro agli artt. 3,24 e 25 della Costituzione.

Secondo le ordinanze di rinvio la norma impugnata contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto riserverebbe

trattamento diverso a persone che si trovano nella situazione identica

di diffidati;

b) con l'art. 24 in quanto non sarebbe assicurata al diffidato

alcuna difesa;

c) con l'art. 25, comma primo, in quanto introdurrebbe una misura

di prevenzione la cui applicazione sarebbe sottratta al giudice

naturale.

In entrambi i giudizi, così promossi, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato che, con gli atti d'intervento, richiamati anche i

principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 87 del 1971,

sostiene che la norma denunziata si riferisce all'attività tipicamente

amministrativa che attiene alla competenza in materia di rilascio di

patente attribuita dalla legge al prefetto ed all'accertamento della

sussistenza dei requisiti a tale uopo richiesti.

Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, come sopra promossi,

vengono ora alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza, avendo per oggetto la stessa norma di legge la cui

legittimità costituzionale viene contestata sotto profili in gran

parte identici.

Si tratta del secondo comma dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959,

n. 393 (codice della strada), che dispone: "La patente può essere

sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423" e che, come si è riferito in

narrativa, viene denunziato a questa Corte perché sarebbe in

contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto riserverebbe un

trattamento diverso a persone che si trovano nella identica posizione

di diffidati;

b) con l'art. 16 della Costituzione, in quanto la sospensione della

patente, non essendo limitata nel tempo o sottoposta a periodici

riscontri dei motivi che l'hanno determinata, comporterebbe una

limitazione della libertà di circolazione eccedente i limiti

consentiti da tale precetto costituzionale;

c) con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto non

sarebbe assicurata alcuna difesa al diffidato;

d) con l'art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto

introdurrebbe una misura di prevenzione la cui applicazione sarebbe

sottratta al giudice naturale.

2. - Prima di passare all'esame di tali censure deve premettersi

che sono distinte e diverse le sfere di attribuzioni che il legislatore

ha ritenuto conferire da un lato al prefetto, dall'altro all'autorità

giudiziaria.

La netta differenziazione tra queste due distinte sfere di

attribuzioni ed il criterio fondamentale che serve ad identificarle

sono stati chiaramente enunciati nelle sentenze di questa Corte n. 6

del 1962 e n. 87 del 1971: la sfera di attribuzioni riservate al

prefetto ha per oggetto l'attività tipicamente amministrativa

riguardante il rilascio (ed eventuale annullamento o revoca) della

patente ed il conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti

e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge; la sfera di

attribuzioni riservata all'autorità giudiziaria ha per oggetto la

cognizione dei reati preveduti dal codice della strada e la conseguente

inflizione delle relative pene anche accessorie.

3. - Tanto premesso, si rileva:

a) che la questione di legittimità costituzionale in riferimento

all'art. 3 della Costituzione (ordinanze del pretore di Oristano) deve

essere dichiarata manifestamente infondata, perché in tali sensi

questa Corte ha già deciso con la citata sentenza n. 87 del 1971 e non

è stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una

diversa soluzione;

b) che la questione di legittimità in riferimento all'articolo 16

della Costituzione (ordinanza del pretore di Asti) deve del pari essere

dichiarata manifestamente infondata perché in tale senso questa Corte

ha già deciso con l'altra sentenza n. 6 del 1962, con la quale si è

affermato e dimostrato che lungi dall'essere in contrasto con il

richiamato precetto costituzionale, come si assume con l'ordinanza di

rinvio, la norma denunciata ne costituisce applicazione;

c) che la questione di legittimità in riferimento all'articolo 24,

comma secondo, della Costituzione, sollevata per la prima volta con le

due ordinanze del pretore di Oristano, è infondata in quanto avverso

il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli

estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via

amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso

gli atti amministrativi;

d) che la questione di violazione dell'art. 25, comma primo, della

Costituzione, pure sollevata per la prima volta con le due ordinanze

del pretore di Oristano, è del pari infondata, perché la sospensione

della patente preveduta dalla norma denunciata non costituisce misura

di prevenzione, bensì atto di autotutela consentito dalla potestà di

revoca, che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto

amministrativo, sia dovuto, sia discrezionale, sempre che concorrano

gli estremi all'uopo richiesti dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959,

n. 393 (codice della strada), sollevata dai pretori di Oristano e di

Asti con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e

16 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dello stesso art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

sollevate dal pretore di Oristano con le due ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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