Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82,

comma primo, e 91 commi secondo e tredicesimo n. 2 del d.P.R. 15

settembre 1959, n. 393 e successive modificazioni (codice della strada)

promossi con le ordinanze emesse il 26 febbraio 1976 dal Pretore di

Prato, il 3 dicembre 1975 dal Pretore di Misilmeri, il 7 dicembre 1978

dal Pretore di Cerignola e il 9 gennaio 1980 dal Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone, rispettivamente iscritte

ai nn. 279 e 358 del registro ordinanze 1976, al n. 330 del registro

ordinanze 1979 e al n. 100 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 139 e 158 del 1976, n.

175 del 1979 e n. 118 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 (r.o. 279/76) nel

corso di un procedimento penale a carico di Ciabatti Alessandro -

imputato del reato di cui all'art. 80, comma tredicesimo C.d.S. per

aver condotto un autocarro nonostante la sospensione della patente,

disposta nei suoi confronti in quanto diffidato (art. 1 l. 27 dicembre

1956, n. 1423) - il Pretore di Prato sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del codice

della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), assumendone il contrasto

con gli artt. 4 e 3, primo e secondo comma, Cost..

Il conferimento al Prefetto del potere "del tutto discrezionale" di

privare i diffidati - "a carico dei quali grava, al più un semplice

sospetto, e dunque un'ammonizione a ben comportarsi e a darsi un

lavoro" - del possibile strumento per esercitare un'attività onesta

sarebbe in contrasto con l'art. 4 Cost. in quanto, precludendo tutta

una serie di attività che comportano la guida di veicoli,

vanificherebbe, ad avviso del giudice a quo, il diritto al lavoro

garantito dall'art. 4 Cost..

D'altra parte, non essendo la discrezionalità del Prefetto

circoscritta con la fissazione di parametri oggettivi - donde possibili

ingiustizie e distorsioni, non sanabili a posteriori con la

ricorribilità del provvedimento in quanto aventi radice nella stessa

attribuzione del potere - sarebbe altresì violato l'art. 3, primo

comma, Cost. La norma renderebbe invero possibile un trattamento

diseguale tra i diffidati, e soprattutto tra questi e i non diffidati,

"non giustificato dal sommario giudizio di cattiva condotta formulato

dal questore in sede di diffida, né da esigenze di difesa sociale, per

la mancanza di pericolosità insita nella titolarità della patente in

sé considerata".

Inoltre, poiché le situazioni di cui all'art. 1 l. 1423/1956

trarrebbero origine, almeno in molti casi, da condizioni di

emarginazione sociale ed economica, la preclusione, nei confronti dei

diffidati, dell'opportunità di svolgere un'attività lavorativa onesta

si tradurrebbe in un ostacolo limitativo di fatto della libertà ed

eguaglianza dei cittadini, con conseguente violazione dell'art. 3,

secondo comma, Cost..

In punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che la

dichiarazione d'illegittimità dell'art. 91, secondo comma, C.d.S.

sarebbe valsa "a porre nel nulla il provvedimento del Prefetto, e

quindi a fare ritenere la conservazione, da parte del Ciabatti, della

titolarità della patente, al peggio ponendolo nella condizione di chi

abbia guidato senza portare con sé la patente (violazione

amministrativa prevista dall'art. 90 C.d.S.)".

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

91, secondo comma, C.d.S. veniva altresì sollevata - sempre in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 Cost. - dal

Pretore di Cerignola con ordinanza del 7 dicembre 1978 (r.o. 330/79)

emessa nel procedimento penale a carico di Raffaele Francesco, di

professione autotrasportatore.

Nell'ordinanza, il Pretore svolgeva argomentazioni analoghe a

quelle sopra richiamate, insistendo, in particolare, da un lato sul

fatto che la guida di autoveicoli "è spessissimo vera e propria

necessità, tanto da costituire ormai un vero e proprio diritto alla

guida", e dall'altro sulla mancanza di determinazione dei presupposti,

caratteri e limiti del provvedimento di sospensione della patente, che

sarebbe sostanzialmente "una pena accessoria, applicata, senza la

commissione di un reato, da una autorità non giurisdizionale, e

pertanto al di fuori di una sicura garanzia".

3. - Nel giudizio così instaurato interveniva l'Avvocatura dello

Stato, la quale rilevava che con la misura in questione veniva

privilegiato l'interesse della collettività alla sicurezza nei

confronti dei diffidati rispetto alla conservazione da parte di costoro

dell'abilitazione alla guida e che non poteva perciò ritenersi leso il

diritto al lavoro, trovando questo dei limiti nell'esigenza di tutela

di altri interessi di rilievo costituzionale.

Nel momento della sua emanazione - osservava ancora l'Avvocatura -

il provvedimento di sospensione della patente postula la rispondenza a

specifiche esigenze di tutela dell'ordine pubblico, la cui mancanza

consente il ricorso in via amministrativa e in via giudiziaria con le

conseguenti connesse garanzie. Né potrebbe ritenersi che il potere

discrezionale trasmodi in arbitrio, essendo il Prefetto tenuto a

mantenere il provvedimento finché persista la pericolosità del

difffidato ed a revocarlo quando siano venuti a cessare, col

cambiamento di condotta di costui, i motivi della difffida.

4. - Della legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma,

C.d.S. dubitava altresì il Pretore di Misilmeri il quale, in

un'ordinanza del 3 dicembre 1975 (r.o. 358/76) prospettava un contrasto

di detta norma con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost., per non

essere il potere discrezionale del Prefetto subordinato

all'accertamento che la patente costituisca per il diffidato

indispensabile e onesto mezzo di lavoro. Tale condizione ricorreva nel

caso di specie, essendo imputato nel procedimento a quo un piccolo

imprenditore edile, cui la conduzione di automezzi era, secondo il

Pretore, necessaria per il trasporto degli operai e del materiale

edile.

5. - Decidendo su un'istanza con cui Spaziani Giuseppe lamentava

che a seguito della sottoposizione a libertà vigilata gli fosse stata

revocata la patente di guida, nonostante che essa gli fosse necessaria

per l'esercizio del commercio ambulante da cui traeva i mezzi di

sostentamento, il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, con

ordinanza del 9 gennaio 1980 (r.o. 100/80), sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.

82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959,

n. 393 "nella parte in cui rispettivamente escludono che i soggetti in

stato di libertà vigilata possano essere ammessi all'esame per il

conseguimento della patente di guida, ovvero che possano continuare ad

avere il possesso della patente, di cui siano già muniti".

Il giudice a quo contestava innanzitutto la razionalità della

assimilazione, a tali effetti, della libertà vigilata - misura di

sicurezza non detentiva - "da un lato agli istituti della delinquenza

abituale, professionale e per tendenza, e, dall'altro, alle misure di

sicurezza detentive, ora eseguibili in regime di semilibertà a norma

degli artt. 48 e ss. legge 26 luglio 1975 n. 354". Ed osservava che

tali provvedimenti, ostacolando l'attività lavorativa del libero

vigilato, possono seriamente pregiudicarne il reinserimento sociale,

privilegiato dallo stesso legislatore con le norme di cui agli artt.

228, quarto comma, c.p. e 649, ultimo comma, c.p.p.. Né varrebbe a

giustificarli la finalità di prevenire la commissione di nuovi reati,

potendo comunque il libero vigilato circolare in autoveicoli condotti

da terzi ed essendo egli soggetto, in caso di trasgressione agli

obblighi impostigli, alla proroga della misura di sicurezza e, nei casi

più gravi, alle sanzioni di cui all'art. 231 cpv. c.p.

D'altra parte - osservava ancora il giudice a quo - "la libertà

vigilata ricomprende situazioni oggettivamente e soggettivamente ben

differenziate, che vanno dai casi più gravi, in cui essa sia comminata

in commutazione di misura di sicurezza detentiva ovvero in conseguenza

di condanna superiore ai 10 anni di reclusione (art. 230 n. 1 c.p.), ai

casi in cui la libertà vigilata sia stata invece discrezionalmente

disposta (art. 229 c.p.: condanna alla reclusione per un tempo

superiore ad un anno ed inferiore a 10 anni o commissione di

quasi-reato) ovvero consegua alla liberazione condizionale, che

presuppone il sicuro ravvedimento del reo (art. 176 c.p.)".

"Parrebbe quindi più aderente al contenuto ed alle finalità

proprie della libertà vigilata il rimettere all'apprezzamento

discrezionale dell'Autorità amministrativa il decidere, sulla base

delle particolarità di ciascuna fattispecie, se rilasciare o revocare

la patente di guida a coloro che sono sottoposti a tale misura di

sicurezza".

Tale soluzione si imporrebbe anche per l'esigenza di adeguamento

della disciplina in questione alla riforma penitenziaria realizzata con

la legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede tra l'altro che siano

eseguibili in regime di semilibertà anche pene detentive relative a

gravi reati: sicché può avvenire in pratica "che il semilibero,

condannato ad esempio per omicidio volontario e non sottoposto a misure

di sicurezza, abbia continuato ad avere il possesso della patente di

guida, invece revocata a soggetti condannati per meno gravi reati e

tuttavia facoltativamente sottoposti a libertà vigilata".

E per converso potrebbe verificarsi che lo stesso semilibero che ha

mantenuto il possesso della patente in regime di semilibertà ne

verrebbe poi privato ove ammesso al maggior beneficio della liberazione

condizionale, dato che a questa consegue ex lege la libertà vigilata.

6. - Intervenendo nel giudizio così instaurato l'Avvocatura dello

Stato si richiamava alle già accennate esigenze di sicurezza,

discrezionalmente apprezzate dal legislatore ordinario, per dedurne la

legittimità del sacrificio dell'interesse individuale al conseguimento

o mantenimento dell'abilitazione alla guida e quindi la insussistenza

delle dedotte violazioni degli artt. 3 e 4 Cost.; e ciò

indipendentemente dalla equiparazione dei sottoposti a libertà

vigilata con altri soggetti che, come i delinquenti abituali o per

tendenza, versano in situazioni diverse. La sanzione "accessoria" in

questione avrebbe d'altra parte, secondo l'Avvocatura, un'indubbia

funzione rieducativa, essendo preordinata a porre "una remora tale da

indurre il condannato ad un maggior controllo dei suoi comportamenti".

Quanto poi ad eventuali modifiche all'istituto connesse alla riforma

penitenziaria, si tratta, ad avviso dell'Avvocatura, di materia

riservata alla potestà normativa del legislatore ordinario.

7. - Le predette quattro ordinanze, tutte ritualmente notificate e

comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta

Ufficiale nn. 139 del 26 maggio 1976 (ord. 279/76), 175 del 27 giugno

1979 (ord. 330/79), 158 del 16 giugno 1976 (ord. 358/76) e 118 del 30

aprile 1980 (ord. 100/80). Considerato in diritto :

1. - Delle quattro ordinanze di rimessione, tre (r.o. nn. 279 e 358

del 1976; 330 del 1979) dubitano della legittimità costituzionale

della medesima disposizione di legge (art. 91, secondo comma, del

Codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e

successive modificazioni), sia pure in riferimento a parametri

costituzionali diversi, mentre la quarta denunzia altra disposizione

del medesimo testo normativo (art. 82, comma primo, e art. 91, comma

tredicesimo, n. 2, del Codice della strada). Peraltro tutte hanno ad

oggetto la sospensione o la revoca, ad opera del Prefetto, della

patente di guida a soggetti diffidati ovvero in stato di libertà

vigilata, così che i relativi giudizi, trattati congiuntamente,

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I Pretori di Prato (r.o. n. 279 del 1976), di Cerignola (r.o.

n. 358 del 1976) e di Misilmeri (r.o. n. 330 del 1979) denunziano, come

si è detto, l'art. 91, comma secondo, del Codice della strada, in

forza del quale "La patente può essere sospesa dal Prefetto alle

persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n.

1423". Secondo i giudici a quibus la disposizione di legge in

questione, conferendo al Prefetto, in tema di sospensione della patente

a soggetti diffidati, un potere "del tutto discrezionale",

contrasterebbe:

a) con l'art. 3, comma primo, Cost. in quanto rende possibile un

trattamento disuguale tra soggetti tutti diffidati o, anche, tra

soggetti diffdati, da un lato, e non diffidati, dall'altro;

b) con l'art. 3, comma secondo, Cost. in quanto pone ostacolo allo

svolgimento di oneste attività lavorative, così limitando di fatto la

libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

c) con l'art. 4 ovvero con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost.,

in quanto può venirne vanificato il diritto al lavoro (per il quale

sia richiesta la patente di guida) o eluso l'obbligo della Repubblica

di tutelare il lavoro stesso "in tutte le sue forme ed applicazioni"

dal momento che la sospensione della patente al diffidato non è

"subordinata all'accertamento che la patente medesima costituisce per

il diffidato" stesso "indispensabile ed onesto mezzo di lavoro".

3. - Le censure proposte dai giudici rimettenti vanno esaminate nel

contesto della disciplina vigente in materia di guida degli

autoveicoli, per esercitare la quale - come è risaputo - è necessario

ottenere uno specifico titolo abilitativo, da rilasciarsi dal Prefetto.

Il conseguimento della patente di guida è subordinato all'accertamento

dell'esistenza, in capo al soggetto interessato, dei requisiti e delle

condizioni all'uopo stabiliti dalla legge, che attengono alla capacità

tecnica, alla idoneità fisica e a quella morale, dell'aspirante alla

guida. I "requisiti morali" sono indicati, in negativo, dai commi primo

e secondo dell'art. 82 del Codice della strada. Nelle situazioni ivi

specificate l'esercizio del (preesistente) diritto del singolo a

circolare liberamente alla guida di autoveicoli - subordinato, in via

generale, all'accertamento, da parte dell'autorità, dell'esistenza,

nel soggetto interessato dei requisiti di idoneità fisica e tecnica -

incontra un limite posto a tutela della sicurezza pubblica: in termini

vincolanti, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 82 del Codice

della strada; in seguito ad una valutazione, negativa,

discrezionalmente espressa dall'autorità prefettizia, nelle ipotesi di

cui al secondo comma del medesimo art. 82.

Si consideri, dunque, la patente di guida una vera e propria

autorizzazione di polizia, secondo l'opinione prevalente, oppure una

abilitazione, ovvero ancora un provvedimento di natura mista, è

comunque indubbio che il potere del Prefetto, di negare o di sospendere

la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore ha

carattere discrezionale, concretandosi in un apprezzamento di merito,

della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da

parte sua del mezzo automobilistico.

4. - Giova, a questo punto, ricordare che la legittimità

costituzionale di disposizioni del Codice della strada limitative del

diritto di circolare alla guida di autoveicoli è stata riconosciuta da

questa Corte già con la sentenza n. 6 del 1962, con la quale venne

esclusa la violazione sia dell'art. 13 che dell'art. 16 Cost.. Ma anche

a voler prescindere dalle argomentazioni ivi svolte, per cui la

garanzia apprestata dall'art. 16 Cost., non si estenderebbe al

"diritto di guidare veicoli a motore" si dovrebbe pur sempre

riconoscere che il codice della strada, nei disposti qui considerati

(art. 82, secondo comma, e art. 91, secondo comma) rispetta le

condizioni (riserva di legge con carattere generale, motivi di

sicurezza) che la norma costituzionale (art. 16) pone per la eventuale

limitazione del diritto.

Con la successiva sentenza n. 87 del 1971 questa Corte ha escluso

che l'art. 91, secondo comma, del Codice della strada offenda il

principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma primo Cost..

Nell'occasione la Corte ha precisato che la previa diffida del

questore è condizione necessaria, ma non sufficiente perché il

Prefetto possa negare o sospendere la patente di guida al diffidato, al

qual fine occorre, invece, accertare la specifica pericolosità del

soggetto interessato. Ribadendo, quindi, il carattere discrezionale del

provvedimento facoltativo del Prefetto di sospensione della patente al

diffidato, la Corte ha rammentato che "in ogni caso l'esercizio del

potere discrezionale è soggetto al controllo del giudice

amministrativo, il quale si estende sicuramente alla razionalità, alla

imparzialità, alla parità di trattamento".

Gli argomenti sopra sintetizzati sono stati, infine, ribaditi con

la sentenza n. 215 del 1975 di questa medesima Corte, che ha dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91, secondo comma, del Codice della strada sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. e non fondata la questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 91, secondo comma,

sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.

5. - Vero è che i giudici a quibus si dolgono proprio della

discrezionalità che, nell'ipotesi di cui all'art. 91, secondo comma

(nonché dell'art. 82, secondo comma) del Codice della strada, come

nell'esercizio di ogni altra attività estrinsecantesi in una

valutazione di merito, è connotato naturale anche dell'azione

amministrativa. Ciò nell'erroneo presupposto che la discrezionalità

debba o possa impunemente tradursi in mero arbitrio dell'autorità

prefettizia, la quale viceversa, è tenuta a rispettare i canoni della

razionalità, dell'imparzialità e dell'uguaglianza di trattamento, la

cui violazione è deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in

via amministrativa e in via giurisdizionale.

Ora, con la già ricordata sentenza n. 87 del 1971, questa Corte ha

rilevato che il secondo comma dell'art. 91 del Codice della strada

considera la diffida presupposto necessario, ma non sufficiente di per

sé perché possa disporsi la sospensione della patente, a legittimare

la quale occorre che l'autorità prefettizia accerti il sussistere di

ulteriori elementi dai quali emerga l'esigenza di sospendere la patente

(ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 82, secondo comma, Codice della

strada, di negarne il rilascio) a tutela della sicurezza pubblica.

In altre parole, la mancanza o il venir meno dei "requisiti morali"

non può dedursi in modo meccanico ed automatico, soltanto dalla

condizione di diffidato del soggetto interessato, ma occorre invece

accertare se l'esercizio da parte sua del diritto di circolare alla

guida di autoveicoli possa ragionevolmente ritenersi in contrasto con

esigenze di tutela della sicurezza pubblica, cui è preposta la P.A. e

della quale appunto le qualità morali - da accertare nell'aspirante

alla guida - si presume possano garantire il rispetto.

Ciò comporta che il provvedimento del Prefetto con cui si nega o

sospende la patente nelle ipotesi considerate non potrà essere basato

sul puro e semplice richiamo alla preesistente diffida del questore,

ma, appunto perché facoltativo e discrezionale, dovrà enunciare, sia

pure succintamente, i motivi ulteriori che giustificano l'autonoma

valutazione del Prefetto.

6. - Tanto premesso è agevole riconoscere l'infondatezza della

questione sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.,

già dichiarata, con la ricordata sentenza n. 87 del 1971 e da ultimo,

in termini di manifesta infondatezza, con la sentenza n. 235 del 1975

di questa Corte. Il profilo parzialmente nuovo prospettato da uno dei

giudici rimettenti (r.o. n. 279 del 1976) non è infatti tale da

indurre a diverso orientamento. Invero, denunziare la disparità del

trattamento riservato dalle disposizioni di legge in esame ai cittadini

diffidati rispetto a quelli non diffidati, non ha alcun pregio stante

la evidente incomparabilità (disomogeneità) delle situazioni poste a

raffronto.

7. - Quanto alle diverse censure proposte dai giudici a quibus in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4 e 35, pri mo e secondo

comma, Cost. va preliminarmente osservato che la pretesa violazione

degli indicati parametri costituzionali presuppone l'intangibilità del

diritto a circolare alla guida di automezzi, del diritto a conseguire e

conservare la patente, tutte le volte che l'esercizio di questo diritto

appaia strumentalmente necessario per non porre "ostacoli limitativi di

fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini" e per

l'esercizio del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme e

manifestazioni.

Un simile modo di argomentare non può però essere accolto perché

riconosciuta la legittimità costituzionale di limitazioni,

legislativamente poste, nei limiti fissati dalla Costituzione stessa,

ad uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, non possono poi

giudicarsi invece illegittime le conseguenze che da quelle limitazioni

legislative abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali

sia apprestata uguale garanzia.

Nelle ipotesi che ci occupano una volta riconosciuta e ribadita la

legittimità costituzionale delle limitazioni poste dalla legge, in via

generale e per motivi di sicurezza, al diritto di guidare autoveicoli -

o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente anche alla guida di

autoveicoli - le censure ora in esame si dimostrano chiaramente

infondate.

Del resto, né l'art. 3, secondo comma, né l'art. 4, né l'art. 35

Cost. escludono che il legislatore possa, per l'esercizio di

determinate attività, imporre modalità e limiti a tutela di altri

interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale è

indubbiamente la sicurezza pubblica.

8. - Va piuttosto rilevato che le ordinanze dei Pretori rimettenti

ipotizzano tutte la sospensione della patente a soggetti diffidati, sul

semplice presupposto della diffida, e senza tener conto che la patente

stessa costituiva invece per gli interessati mezzo necessario al fine

di svolgere un onesto lavoro.

Se così effettivamente fosse, se cioè venisse accertato che la

patente di guida costituisce per il diffidato strumento indispensabile

per attendere ad un onesto lavoro e così ottemperare alla ingiunzione

di "cambiare condotta", in che consiste la diffida, la irrazionalità

di un provvedimento di sospensione (come di diniego o di revoca) della

patente stessa, assunto sulla base della sola diffda, per sé

considerata, ben potrà essere denunziata come vizio di quel

provvedimento, per chiederne l'annullamento. Dall'eventuale uso non

corretto del potere discrezionale non può invece dedursi, come

vorrebbero i giudici a quibus, l'illegittimità costituzionale della

disposizione di legge che lo conferisce, e che - per quanto si è detto

- appare tale da non offendere alcuno dei parametri invocati.

9. - Tanto precisato, si deve riconoscere che i giudici a quibus,

con le censure sin qui disattese, esprimono il loro disagio e la loro

critica nei confronti di un sistema normativo per cui attraverso la

diffida del questore, da un lato, e la sospensione (o il diniego o la

revoca) della patente di guida ai diffidati, ad opera del Prefetto,

dall'altro, - e cioè mediante provvedimenti discrezionali

dell'Autorità amministrativa, senza, quindi, preventivo controllo

giurisdizionale - possono venire condizionate e limitate le aree di

libertà e di autonomia dei singoli, nelle quali, secondo il comune

modo di sentire, rientra anche la facoltà di circolare alla guida di

autoveicoli.

Censure del genere, mosse ad un tessuto legislativo che, ad onta di

successive modifiche, risente della sua origine in epoche e situazioni

economiche e sociali diverse dalle attuali, investono però il merito

di scelte di politica legislativa, in tema di prevenzione dei reati e

di autorizzazione alla guida di autoveicoli, che sfuggono, in quanto

tali, alla verifica di questa Corte.

10. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Frosinone (r.o. n. 100 del 1980) dubita infine della legittimità

costituzionale dell'art. 82, comma primo, e dell'art. 91, comma

tredicesimo, n. 2, del Codice della strada, prospettandone il contrasto

con l'art. 3, comma primo, Cost..

La questione è chiaramente inammissibile.

Invero, per usare le parole stesse con le quali nella ordinanza di

rimessione si intende motivare la rilevanza della questione ivi

sollevata, "i poteri - doveri demandati dalla legge al Magistrato di

sorveglianza" attengono esclusivamente alla "applicazione, revoca ed

esecuzione delle misure di sicurezza".

Ora il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti

rientranti in una delle categorie indicate nell'art. 82, primo comma,

del Codice della strada non costituiscono certamente "misure di

sicurezza" ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorità

amministrativa è tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti

dalla legge. Tanto basta per escludere la legittimazione del Magistrato

di sorveglianza a sollevare questioni di legittimità costituzionale

delle disposizioni di legge denunziate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione

stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sollevata dai

Pretori di Prato e Cerignola in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e

dal Pretore di Misilmeri in riferimento all'art. 35 Cost. con le

ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, n. 2, del T.U.

delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967, n. 572,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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