Art. 92 — Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).

    Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 590 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 192/1986

    Questione inammissibile
    14 luglio 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.

    Art. 590 c.p. · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 302/1984

    Questione inammissibile
    28 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), rispettivamente nella parte in cui dispone che il delitto di lesioni colpose è punibile a querela della persona offesa e nella parte in cui subordinerebbe alla presentazione della querela i poteri della autorità giudiziaria in ordine alla sospensione della patente, in quanto, essendo stata, nel caso, ritualmente presentata la querela ed avendo il giudice potuto conseguentemente promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati, difetta la rilevanza delle dedotte questioni nel giudizio a quo.

    Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 590 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art92 · fonte del testo

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