Art. 98 — Patenti di guida rilasciate da Stati esteri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, in relazione all'art. 80, nono comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) nella parte in cui la norma in essi contenuta prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila, non solo per che guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito di patente, ma anche per chi guida munito di patente conseguita all'estero. Le due situazioni contemplate, infatti, ancorché in fatto diverse, sul piano delle valutazioni giuridiche e di politica legislativa sono da considerarsi omogenee ed assimilabili, e perciò meritevoli dello stesso trattamento giuridico.
Art. 98 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 330 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri).
tolto: 1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali in cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. 3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto altresi' il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera puo' essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finche' il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione. 5. Analoga interdizione alla guida e' disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorita' giudiziaria. 6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorita' competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida. 7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art98 · fonte del testo
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