Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme

sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 17

aprile 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di

Dassetto Maria Magda, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13

agosto 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Maria Magda Dassetto, imputata

della contravvenzione di cui all'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393 (cosidetto codice della strada) per avere circolato guidando

un'automobile, nonostante la patente di guida le fosse stata ritirata

dal prefetto di Torino, nell'esercizio del potere attribuitogli

dall'art. 91, comma secondo, del predetto d.P.R., essendo essa Dassetto

diffidata, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

il pretore di Torino, accogliendo analoga richiesta della difesa

dell'imputata, con ordinanza 17 aprile 1969, sollevava questione di

legittimità costituzionale di detto articolo 91, comma secondo, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il pretore dichiarava rilevante ai fini del giudizio la sollevata

questione, in quanto nel caso di illegittimità del potere del prefetto

di ritirare la patente, sarebbe caduto il presupposto del reato

attribuito all'imputata.

Ne motivava, poi, la non manifesta infondatezza, rilevando

testualmente: "Infatti la norma attribuisce al prefetto una

discrezionalità assoluta circa i casi e i tempi della sospensione

della patente all'art. 91, comma secondo, nei successivi commi, invece,

sono stabiliti sia i periodi minimi e massimi di sospensione sia le

fattispecie alle quali la sospensione è ricollegata.

Inoltre negli altri casi la sospensione è sottratta alla

discrezionalità del prefetto che "sospende " e non soltanto "può

sospendere ".

La discrezionalità della sospensione lede il principio di

uguaglianza, perché determina in concreto una disuguaglianza tra

cittadini che si trovano nella medesima condizione di diffidati

(condizione a sua volta conseguenza di altra valutazione discrezionale

di autorità amministrativa): vi sarà quindi il diffidato che conserva

la patente ed il diffidato al quale la patente è sospesa, senza nessun

punto di riferimento obbiettivo per la decisione dei prefetto".

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene

oggi alla cognizione della Corte.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con

l'atto di intervento, depositato il 28 giugno 1969, richiamati i

principi generali in materia amministrativa, quali risultano anche

affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, chiede che la questione

venga dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice a quo, pur accennando ad

altri motivi, in sostanza, denunzia a questa Corte l'art. 91, comma

secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (che approva il testo unico

sulla circolazione stradale), soltanto in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, in quanto la discrezionalità della sospensione della

patente, nel citato secondo comma preveduta, lederebbe il principio di

uguaglianza perché determinerebbe una distinzione tra cittadini che si

trovano nella medesima condizione di diffidati: vi sarebbe, quindi, il

diffidato che conserva la patente ed il diffidato al quale la patente

è sospesa senza alcun punto di riferimento obbiettivo per la decisione

del prefetto

2. - È vero, come osserva il giudice a quo, che nei successivi

commi dell'impugnato art. 91, la sospensione della patente è preveduta

come atto dovuto e non discrezionale del prefetto, ma lo è appunto

perché sono stabilite le fattispecie alle quali la sospensione è

ricollegata, fattispecie non suscettibili di apprezzamento

discrezionale, in quanto rispecchiano ipotesi o di ripetute

trasgressioni di legge, costituenti contravvenzioni, o di reati

particolarmente gravi (commi terzo, quarto e quinto).

Dato, poi, che in tali ipotesi la sospensione assume il carattere

di vera e propria sanzione accessoria, sia pure amministrativa, ben si

spiega che ne siano prefissati i termini minimi e massimi.

L'ipotesi preveduta dal secondo comma, invece, si ricollega ad una

attività tipicamente amministrativa, in quanto attiene ai requisiti

richiesti dalla legge per il rilascio della patente.

Difatti, l'art. 82, comma primo, tassativamente indica le categorie

di persone che sono ritenute prive dei requisiti morali necessari per

essere ammesse all'esame per ottenere la patente, mentre il comma

secondo dispone che il prefetto può negare la patente stessa ai

diffidati ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Appunto da questa norma si ricava quello che il giudice a quo

definisce "il punto di riferimento obbiettivo per la decisione del

prefetto".

Certamente il diffidato, quale persona pericolosa per la sicurezza

o per la pubblica moralità, in astratto, dovrebbe ritenersi privo dei

requisiti morali alla sussistenza dei quali il citato art. 82

subordina il rilascio della patente.

Senonché, la diffida è un provvedimento che mira a recuperare per

la società le persone che ne sono colpite, incitandole a cambiare

condotta, con la sanzione, in caso di inosservanza, di applicazione

delle misure amministrative di sicurezza personali o delle misure di

prevenzione prevedute dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, che ai sensi del primo comma dell'art. 82 sopra richiamato non

consentono neppure l'ammissione all'esame per ottenere la patente di

guida.

Dati questi fini della diffida, evidentemente, per meglio

raggiungerli, è necessario non ostacolare il diffidato nell'acquisire

la possibilità di dedicarsi ad un onesto lavoro, quale può essere

quello che si può svolgere con il possesso della patente di guida.

Ma se il diffidato, pur non arrivando a porre in essere gli estremi

per la sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione, si

comporti in modo tale da non dare sufficienti garanzie di usare la

patente per fini onesti, o, dopo averla ottenuta, ne faccia un uso, se

non proprio disonesto, quanto meno sospetto, cadono i presupposti, che

nell'intento del legislatore giustificano la concessione della patente

a questa categoria di persone e, a seconda dei casi, la patente può

essere negata (art. 82, comma secondo), sospesa (art. 91, comma

secondo) o addirittura deve essere revocata (art. 91, comma 12, n. 2).

Si viene, così, a creare una situazione del tutto analoga a quella

già decisa da questa Corte con la sentenza 27 febbraio 1969, n. 32,

con la quale venne dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione e motivata con l'assunto che

la norma impugnata non conteneva alcun razionale criterio, in base al

quale, fra persone appartenenti alle stesse categorie, alcune potevano

essere diffidate ed altre no.

La Corte, con tale sentenza, ebbe a considerare che l'appartenenza

a quelle categorie è condizione necessaria, ma non sufficiente per la

sottoposizione a misure di prevenzione, in quanto perché in concreto

tali misure possano essere adottate occorre anche un particolare

comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed

attuale e non meramente potenziale.

Ebbe, inoltre, ad affermare che l'accertamento di questa specifica

pericolosità - la quale tra l'altro realizza una differenza tra le

persone comprese nelle categorie genericamente ritenute pericolose - si

raggiunge necessariamente attraverso un apprezzamento di merito, nel

procedere al quale vi è sempre un certo margine di discrezionalità.

Ebbe, infine, a rilevare che chiarita nel modo sopradetto quale

fosse la natura funzionale dell'accertamento affidato al questore, non

si potesse ritenere violato il principio di uguaglianza, tanto più che

in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale è soggetto al

controllo del giudice amministrativo, il quale si estende sicuramente

alla razionalità, alla imparzialità, alla parità di trattamento

3. - Stabilito, come sopra si è fatto, a quali criteri deve

ispirare la sua attività il prefetto nell'esercizio dei poteri

conferiti dal secondo comma dell'art. 91 del t.u. n. 393 del 1959,

evidentemente sono pienamente applicabili, per la risoluzione della

questione in esame, i principi affermati con la richiamata sentenza di

questa Corte e, quindi, la questione stessa dev'essere dichiarata non

fondata

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91, secondo comma, del testo unico delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale (approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393), sollevata dal pretore di Torino, con ordinanza in data

17 aprile 1969, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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