Art. 87 — Validità della patente di guida
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti al caso di specie rende manifestamente inammissibile la proposta questione di legittimita` costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 87, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in quanto "sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione dei veicolo - munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben piu` rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti"). - da ultimo, O. nn. 359/1987, 404/1987, 410/1987, 414/1987, 459/1987, 514/1987.
Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici che guidino veicoli diversi da quelli indicati nel documento di abilitazione e` quella dell'arresto congiunto ad ammenda prevista dal comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e senza fondamento si assume che il legislatore abbia previsto la piu` lieve pena alternativa per i mutilati ed invalidi che commettano un'azione piu` grave conducendo veicoli di categoria superiore da quelli per cui e` stata rilasciata la patente (l'ultimo comma dell'art.87 nel testo aggiunto dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, si riferisce infatti solo ai conducenti fisicamente e psichicamente idonei). È pertanto infondato il preteso contrasto tra il comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e l'art.3 della Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma.
Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
Nel sanzionare allo stesso modo sia l'omessa indicazione nella patente di guida di categoria "F" del veicolo utilizzabile, perche` adattato alla minorazione del conducente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo dei particolari adattamenti, il legislatore ha inteso proteggere interessi di eguale natura. Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria "F" ha carattere sostanziale, perche` viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile che quel determinato veicolo e` stato munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo, anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato. Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneita` di quegli adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato, sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente qualificato, al quale e` demandato l'accertamento preventivo dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di tutela del pubblico e privato interesse. E pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art.87 comma settimo del d.p.r. 15 giugno 1959, n.393, censurato sotto il profilo dell'illogica parificazione di trattamento tra comportamenti diversi, in riferimento all'art.3 Cost. -
Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
Quando in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sopravvengono nuove disposizioni legislative che modifichino in tutto o in parte le norme impugnate va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se permanga la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate (nella specie erano state prospettate, dai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma quarto, e 87, commi sesto e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in pendenza di tali giudizi di legittimità era sopravvenuta la legge 14 febbraio 1974, n. 62, il cui art. 4 aveva modificato il contenuto del già menzionato art. 86).
Art. 86 Testo unico circolazione stradale · Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 293 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111 Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. tolto: 111 La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62 Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria, in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112 aggiunto: 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art87 · fonte del testo
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