Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1970 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91

del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1968 dal pretore di Stradella nel

procedimento civile vertente tra Brandolini Angelo e la Prefettura di

Pavia, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso presentato al pretore di Stradella il 18 maggio 1968,

Angelo Brandolini, ai sensi degli artt. 9 e 14 della legge 3 marzo

1967, n. 317, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di

Pavia 27 gennaio 1968, nonché avverso l'ordinanza 21 marzo 1968

dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, con

le quali gli erano state inflitte rispettivamente le sanzioni del

ritiro della patente di guida per mesi quattro e della sospensione

dell'efficacia della carta di circolazione pure per mesi quattro per

contravvenzione agli artt. 57, comma sesto, e 91, comma quarto, del

codice della strada, come modificati dagli artt. 1 e 2 della legge 9

luglio 1967, n. 572 "per avere effettuato un servizio pubblico di

linea, sul tratto San Damiano al Colle Stradella con l'autovettura Fiat

1800, targata PV 93397, destinata ad uso di noleggio con conducente,

trasportando quattro persone con destinazione fissa al prezzo di lire

400 per persona".

Nel giudizio così promosso, il pretore adito, accogliendo analoga

istanza del patrono del Brandolini, con ordinanza in data 18 maggio

1968, disponeva la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati e, con altra ordinanza, in data 28 maggio 1968, rilevato che

la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572,

perché in palese contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione

appariva fondata in quanto "detto contrasto appare ictu oculi evidente

ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge

n. 572", disponeva testualmente: "Ritenuta non manifestamente

infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma

secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, in relazione agli artt. 24

e 25 della Costituzione della Repubblica, sollevata dal ricorrente,

dispone che la presente ordinanza venga... (omissis)";

"Visto, poi, l'art. 37 c.p.c., rileva stando alla norma dell'art.

1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, difetto di

giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi la

revocabilità del provvedimento in data 18 maggio 1968 di questa

Pretura, per il caso che la Corte costituzionale respinga l'eccezione

di incostituzionalità cui sopra sollevata ad istanza di parte".

Esaurite le formalità di legge, il giudizio viene ora alla

cognizione della Corte in camera di consiglio, nessuna delle parti

interessate essendosi costituita. Considerato in diritto :

Né dall'ordinanza di rinvio, né dal verbale di udienza, nel quale

è riportata la analoga eccezione sollevata dal patrocinio del

Brandolini, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini

della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa

Corte.

Il giudice a quo, infatti, con l'ordinanza, dopo aver riportato la

eccezione sollevata dal patrono della parte nei seguenti termini: "si

dà atto che per il ricorrente compare l'avvocato Dino Cristiani, il

quale avanza la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio

1967, n. 572, in quanto in palese contrasto agli artt. 24 e 25 della

Costituzione; detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una

semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n.

572", senza altro aggiungere, dichiara la questione in tali termini

proposta, non manifestamente infondata.

L'art. 1, comma secondo, della citata legge, nel quadro della

cosiddetta depenalizzazione di talune norme punitive del codice

stradale, dispone: "Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo

destinato ad uso privato ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico

diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di

circolazione, è punito con la sospensione della efficacia della carta

di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle

precedenti infrazioni al divieto commesso dal titolare della carta di

circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.

Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione

civile".

Né consegue che nell'ordinanza non risultano enunciati i profili

sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in con contrasto con le

norme costituzionali di raffronto e che, quindi, la questione deve

essere dichiarata inammissibile per la assoluta indeterminatezza del

suo contenuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione come sopra proposta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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