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[1]Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.

[2]Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

  • A)motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;
  • B)motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purche' il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;
  • C)autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • D)autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • E)autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purche' il conducente sia gia' abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;
  • F)motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. I mutilati e minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. ((Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento)). Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia e' soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 26 aprile 1988

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 418/1989

    Altra decisione
    18 luglio 1989

    Vanno restituiti al giudice "a quo", per il riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 6 della legge 18 marzo 1988 n. 11, gli atti concernenti la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, con riguardo all'equiparazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente. (questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 83 Testo unico circolazione stradale · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 932/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn 604 e 48/1987, 290/1986.

    Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 322/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consigli…

    Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1974 al 10 marzo 1987. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. Sono abilitati a guidare tolto: motoveicoli aggiunto: motocicli di cilindrata superiore a 350 tolto: cmc aggiunto: centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di tolto: patente aggiunto: patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti tolto: psicofisici, psicotecnici aggiunto: psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80 · fonte del testo

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