Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19,

comma primo, legge 22 maggio 1975 n. 152, in relazione all'art. 6 legge

31 maggio 1965 n. 575 e all'art. 80 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393

(reato di guida senza patente commesso da persona sottoposta a misura

di prevenzione) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1979 dal Pretore di Trapani nel

procedimento penale a carico di Errante Salvatore iscritta al n. 249

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 147 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel

procedimento penale a carico di Figuccio Francesco iscritta al n. 877

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Adamo Antonino iscritta al n. 84 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Errante Salvatore,

imputato del reato di cui agli artt. 19, primo comma, L.22 maggio 1975,

n. 152 e 6 L.31 maggio 1965, n. 575 per aver circolato alla guida di

un'autovettura malgrado la sua patente di guida fosse stata revocata

dal prefetto in ragione della sua qualità di sorvegliato speciale di

P.S. il Pretore di Trapani, con ordinanza del 25 gennaio 1979 (r.o.

249/79) sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme

predette - in quanto poste in relazione alla disposizione di cui

all'art. 80, tredicesimo comma, Cod. strad. - assumendone il contrasto

con l'art. 3 Cost..

Rilevato che il reato di guida senza patente, o con patente negata,

revocata o sospesa è punito - per il combinato disposto degli artt. 19

L. n. 152/75 e 6 L. n. 575/65 - con l'arresto da 6 mesi a 3 anni per

le persone sottoposte a misure di prevenzione (siano o meno indiziate

di appartenere ad associazioni mafiose) mentre per i sottoposti a

misure di sicurezza personale il medesimo reato è punito - in forza

della norma generale di cui all'art. 80 Cod. strad. - con l'arresto da

3 a 6 mesi, il Pretore riteneva tale differenza di trattamento

sanzionatorio priva di ogni razionale giustificazione e perciò in

contrasto col principio di cui all'art. 3 Cost..

Dopo aver osservato che il raffronto sopra prospettato attiene ad

un profilo sostanzialmente nuovo rispetto alla questione decisa da

questa Corte con l'ordinanza n. 66 del 1971 - che concerneva il

trattamento differenziato tra i sospetti di appartenenza alla mafia

sottoposti; a misure di prevenzione ed i cittadini socialmente non

pericolosi - il Pretore motivava il dubbio di costituzionalità

rilevando che entrambe le suddette misure - di sicurezza e di

prevenzione - sono applicate esclusivamente con provvedimento del

giudice, e che la pericolosità sociale del sottoposto a misura di

sicurezza personale (la quale è presupposto per l'applicazione della

misura medesima ex art. 202 c.p.) non può - a suo avviso - ritenersi

"né di specie diversa né di grado inferiore a quella dei sottoposti a

misure di prevenzione". "Quest'ultima - anzi - viene desunta, sovente,

in base a meri elementi indiziari, mentre l'accertamento della prima

consegue normalmente (eccezione fatta per quanto previsto dall'art.

202 cpv. c.p.) alla commissione di un fatto costituente reato".

2. - La medesima questione veniva altresì sollevata, con analoga

motivazione: a) dallo stesso Pretore di Trapani con ordinanza del 4

agosto 1979 (r.o. 877/79) emessa nel procedimento a carico di Figuccio

Francesco, imputato del reato di guida senza patente, che gli era stata

negata in quanto sottoposto a provvedimento di diffida; b) dal

Tribunale di Trapani con ordinanza del 21 maggio 1980 emessa nel

procedimento a carico di Adamo Antonino, imputato del medesimo reato,

cui la patente era stata revocata in quanto sottoposto a sorveglianza

speciale di P.S. (r.o. 84/81).

Le tre predette ordinanze ritualmente notificate e comunicate,

venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 147

del 30 maggio 1979, 30 del 6 febbraio 1980 e 123 del 6 maggio 1981.

3. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei giudizi

promossi con le tre predette ordinanze, l'Avvocatura dello Stato

osservava che la questione, in quanto prospettata - a suo avviso - in

relazione alla mancata previsione di un aggravamento di pena rispetto

alla norma generale (anche) per i sottoposti a misura di sicurezza, è

inammissibile prima ancora che infondata, non essendo suscettibile di

controllo di costituzionalità - per consolidato orientamento della

Corte - la valutazione del legislatore ordinario circa la pericolosità

dei singoli reati e la conseguente graduazione delle rispettive pene.

D'altra parte, misure di prevenzione e misure di sicurezza - a parte la

diversità dei presupposti e dei criteri di collegamento ai singoli

soggetti - hanno una diversa disciplina sia sul piano sostanziale che

su quello del trattamento sanzionatorio: "basti pensare alla misura di

prevenzione costituita dall'obbligo di soggiorno in un determinato

Comune sanzionato penalmente, che ha contenuto certamente diverso e

più grave rispetto a quello della misura di sicurezza costituita dal

divieto di soggiorno in uno o più Comuni (art. 233 cod. pen.) alla cui

inosservanza non consegue alcuna sanzione penale".

Del resto - osservava ancora l'Avvocatura - l'impugnato art. 6

della legge n. 575 del 1965 non contiene la sola disposizione che

aggrava, nei confronti delle persone assoggettate a misure di

prevenzione, le pene previste in via generale per alcuni reati:

"inasprimenti di pena sono anche previsti per i reati di

favoreggiamento personale e reale, associazione per delinquere ed altri

delitti e contravvenzioni in materia di armi ed esplosivi".

"Pertanto di fronte a simile diversità non appare irragionevole, e

rientra comunque tra le scelte non censurabili dal legislatore, l'aver

voluto rafforzare, nei confronti delle persone assoggettate a misure di

prevenzione, il divieto di guida senza patente". Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di rimessione (due del Pretore ed una del

Tribunale di Trapani) propongono la stessa questione di legittimità

costituzionale.

I tre giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Invero, anche se i dispositivi delle tre ordinanze predette

sono diversamente formulati, risulta con chiarezza che gli incidenti

hanno per oggetto il combinato disposto degli artt. 6 della legge 31

maggio 1965 n. 575 e 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, mentre

l'art. 80 del codice della strada viene in rilievo unicamente come

tertium comparationis.

I giudici a quibus dubitano, cioè, che contrasti con il principio

di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 6 della

legge 31 maggio 1965 n. 575 (recante "disposizioni contro la mafia"),

in quanto ritenuto applicabile, in forza dell'art. 19 della legge 22

maggio 1975 n. 152 (emanata a "tutela dell'ordine pubblico"), "anche

alle persone indicate nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre

1956 n. 1423" (sulle "Misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità").

In base alle disposizioni di legge qui sopra richiamate, come

interpretate dai giudici a quibus, " nel caso di guida di un

autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata

negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art 82 e dell'art. 91,

secondo e terz'ultimo comma, n. 2, del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393",

le persone già sottoposte, " con provvedimento definitivo, a misure di

prevenzione" sono punite con pena (dell'arresto da sei mesi a tre anni)

sensibilmente più severa di quella (dell'arresto da tre a sei mesi)

comminata, per il reato di guida senza patente, dall'art. 80 del codice

della strada, in via generale e, quindi, anche a carico di soggetti

sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva.

Secondo i giudici rimettenti, questa differenza di trattamento

sanzionatorio, siccome riferita a situazioni giudicate sostanzialmente

uguali, - posto che, nelle due ipotesi a raffronto, la stessa condotta

è attribuita a soggetti (sottoposti a misura di prevenzione gli uni

ovvero a misura di sicurezza personale non detentiva gli altri) tutti

considerati socialmente pericolosi - sarebbe priva di ogni razionale

giustificazione, risultando, perciò, il combinato disposto dei

denunziati articoli di legge in contrasto con l'art. 3, primo comma,

Cost..

La questione non è fondata.

3. - Invero, tale questione si risolve nella denuncia del

trattamento sanzionatorio riservato dal citato art. 6 della legge n.

575 del 1965 alle persone - tra quelle indicate ai nn. 2, 3 e 4

dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 oltre che a quelle di cui

all'art. 1 della legge n. 575 del 1965 nel testo sostituito dall'art.

13 della legge n. 646 del 1982 - già sottoposte, con provvedimento

definitivo, a misura di prevenzione che incorrano nella contravvenzione

di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa

o revocata); trattamento sanzionatorio valutato in riferimento a quello

previsto, in via generale dall'art. 80, tredicesimo comma, del codice

della strada, per tutti (gli altri) soggetti che commettono il reato di

guida senza patente.

Nel primo caso il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo

ad una circostanza relativa alla persona del colpevole - al fatto cioè

che si tratti di persona rientrante in una delle citate categorie, già

sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (tra le

quali misure uno dei giudici a quibus - ord. 877 del 1978 - con

apprezzamento che non spetta alla Corte sindacare, ricomprende la

diffida), in conseguenza di che ha determinato la misura della pena in

modo indipendente da quella ordinaria del reato di guida senza patente,

previsto e punito, appunto, dall'art. 80, tredicesimo comma del codice

della strada; disposto di legge nel quale, invece, non viene in

considerazione alcuna circostanza soggettiva.

Ora, è principio costantemente affermato dalla Corte che la

configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione per

ciascuna di esse della quantità e qualità della pena "rientrano

nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio

può essere censurato sotto il profilo della legittimità

costituzionale soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il

limite della ragionevolezza" (sent. n. 103 del 1982).

I disposti di legge denunziati non incorrono certo in un vizio del

genere, pur se si accetti la prospettazione dei giudici a quibus che,

isolando, tra la pluralità indeterminata delle persone che possono

incorrere nel reato di guida senza patente, quelle sole sottoposte a

misura personale di sicurezza non detentiva, pongono a raffronto la

situazione di queste ultime con la situazione dei soggetti sottoposti,

con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

La Corte ha, infatti, già avuto occasione di sottolineare (da

ultimo con la sent. n. 126 del 1983) la disomogeneità di siffatte

situazioni: e questo è sufficiente a giustificare il diverso

trattamento che il legislatore ha ritenuto di dettare per condotte

materiali (nel caso, guida senza patente) indubbiamente uguali, ma

giudicate di differente gravità in ragione di una circostanza inerente

alla persona del colpevole.

Si tratta, dunque, di una non irragionevole scelta legislativa,

immune da vizi di incostituzionalità; scelta opinabile, come qualsiasi

altra, ma coerente all'ispirazione cui obbedisce il sistema delle

misure di prevenzione (previsto dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575

del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito del

quale si collocano autonome figure di reato, che tendono a

sottolineare, anche per la ritenuta efficacia intimidatoria delle

sanzioni comminate, il fine perseguito, appunto, di prevenzione dei

reati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in

relazione agli artt. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 codice della

strada, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Trapani e dal Tribunale di Trapani con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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