Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non puo` essere ritenuto irrazionale comminare per il trasporto di persone - nella specie, scolari - effettuato senza il "certificato di abilitazione professionale", la stessa pena prevista per il reato di guida senza patente: nel trasporto di persone infatti - ponendosi nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerosi soggetti - viene richiesta (D.M. 3 ottobre 1979) anche la conoscenza della responsabilita` che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori e, particolarmente, nel caso di specie in cui, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima eta` degli individui, si esige da parte del conducente, la coscienza scrupolosa della particolare responsabilita` assunta. Peraltro, l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, senza iscrizione all'albo nazionale, e` situazione non paragonabile a quella in esame in quanto altro e` il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo) e altro l'iscrizione all'albo professionale, che presuppone l'abilitazione, ma con essa non s'identifica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo (rectius undicesimo), d.P.R. 15 giugno 1959, n. 383, cosi` come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974, n. 62, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982 e ord. n. 94/1983.
Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 80, tredicesimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 14 febbraio 1974 n. 62, dev'essere interpretato, in conformità al diritto vivente, nel senso che la guida di autoveicolo civile con patente militare convertibile non e'punibile come guida senza patente bensì come guida con patente diversa da quella abilitante: pertanto è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto dell'ingiustificata assimilazione di ipotesi diverse.
Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
La Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire, in materia penale, quali comportamenti debbano essere previsti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, e che ove siffatto potere non ecceda i limiti della ragionevolezza - come nel caso di specie, atteso che la guida di veicolo senza patente è fattispecie diversa da quella di affidamento di veicolo a soggetto sprovvisto di patente - non sussiste violazione del principio di uguagliamza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.) - S. nn. 161/1976, 1/1975, 91/1979 e O. n. 77/1979.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede de…
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 79 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993. 1127 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 80. - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli. Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
tolto: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;
tolto: B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purche' il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;
tolto: C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
tolto: D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
tolto: E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purche' il conducente sia gia' abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;
tolto: F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. I mutilati e minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse. Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia e' soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art2 · fonte del testo
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