Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 79,

ottavo comma, in relazione all'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge 14

febbraio 1974, n. 62 e 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394 (codice

della strada), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1974 dal pretore di Cervignano

del Friuli nel procedimento penale a carico di Tapparo Italia, iscritta

al n. 123 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal pretore di Pizzo nel

procedimento penale a carico di Azzarito Francesco, iscritta al n. 2

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65

del 10 marzo 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Tapparo Italia,

imputata della contravvenzione di cui all'art. 79, ottavo comma, del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. come modificato dalle leggi 14 febbraio

1974, n. 62, art. 1, e 14 agosto 1974, n. 394, art. 1, per aver

affidato, avendone la materiale disponibilità, una motocicletta di

cilindrata 700 cc. a Zanco Dino, in possesso di patente, categoria B,

ma di età inferiore agli anni ventuno, il pretore di Cervignano del

Friuli sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale

della suddetta norma per preteso contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Il giudice a quo rilevava all'uopo che l'art. 79 citato enumera una

articolata serie di precetti, richiedendo diversi requisiti a seconda

del tipo dei veicoli della cui guida si tratta; e che, in

corrispondenza dei diversi requisiti richiesti, contiene una

differenziata previsione sanzionatoria, a carico di chi si ponga alla

guida dei diversi veicoli, peraltro attuata con la comminatoria, in

taluni casi, tra cui quello in cui versa il nominato Zanco, di sanzioni

amministrative, e, in altri, di sanzioni penali.

Tanto premesso, lo stesso magistrato poneva in risalto come, di

fronte ad una valutazione legislativa differenziata delle ipotesi di

guida di veicolo in difetto dei requisiti prescritti, il legislatore

avesse configurato, senza distinzioni di sorta, un'unica ipotesi

contravvenzionale a carico di chi, genericamente, affidi veicoli (o

animali) a persona priva di uno qualsiasi dei requisti di cui sopra.

Ad avviso del giudice a quo, tale trattamento costituirebbe una

"inammissibile equiparazione relativamente agli affidanti di situazioni

che lo stesso testo legislativo ha chiaramente disciplinato in maniera

diversa relativamente agli affidatari"; ne conseguirebbe un contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della ritenuta lesione del

principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che la

questione fosse dichiarata non fondata.

Si osserva all'uopo nell'atto di intervento come, prima delle

modifiche introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, fosse

prevista una sanzione unica per tutti i casi di guida senza patente, di

auto o motoveicoli, come unica era pure la sanzione contravvenzionale

per tutti i casi di affidamento del veicolo a persona manchevole di uno

qualunque dei requisiti richiesti.

Con la citata legge n. 62 del 1974, il legislatore ha invece

distinto i diversi casi, a seconda delle diverse ipotesi, sanzionando

come reato o come illocito amministrativo le violazioni riscontrabili

in chi guida senza essere in possesso dei vari requisiti; nulla ha

immutato circa la sanzione prevista per l'afffidamento incauto

dell'autoveicolo, se non la misura della pena edittale.

Così facendo il legislatore ha voluto mantenere il carattere

penale della sanzione in tutti i casi previsti, avendo ritenuto più

confacente ai fini intimidatori tale atteggiamento nei confronti di una

ipotesi di reato diversa, soggettivamente ed oggettivamente, da quella

delle violazioni inerenti al fatto di chi guida essendo privo dei

requisiti prescritti.

2. - Il pretore di Pizzo Calabro, nel corso del procedimento penale

a carico di Azzarito Francesco, imputato del reato di cui all'art. 79,

comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla

legge 14 febbraio 1974, n. 62, per aver affidato la guida di una

autovettura, di cui aveva la materiale disponibilità, a persona

sfornita della patente di guida e che non aveva ancora compiuto gli

anni diciotto, sollevava questione di legittimità costituzionale della

norma suddetta, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo il giudice a quo come, a suo avviso,

l'imputato avrebbe dovuto rispondere della contravvenzione di cui

all'art. 79, ottavo comma, citato; e ciò in applicazione del principio

di specialità (art. 15 c.p.) atteso che la previsione incriminatrice

contenuta nel detto art. 79 (affidamento di auto o motoveicolo a

persona sprovvista di uno dei requisiti nello stesso articolo indicati

- nella specie, a un minore degli anni diciotto - ), si appalesa

speciale rispetto alla più generica previsione (affidamento di auto o

motoveicolo a persona non fornita di patente di guida) contenuta nel

dodicesimo comma del successivo art. 80, che prevede peraltro una

sanzione edittale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 25.000 a

lire 100.000) più grave di quella prevista nel precedente art. 79,

ottavo comma (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50

mila, trattandosi di incauto affidamento di veicoli).

Orbene, sempre secondo il pretore, apparirebbe irrazionale che nel

caso di affidamento di un veicolo ad un minore degli anni diciotto, in

cui l'affidante, "a causa delle caratteristiche somatiche del minore",

è consapevole della mancanza delle condizioni prescritte dalla legge,

onde agisce con dolo sia nella forma diretta o intenzionale, sia in

quella indiretta o eventuale, sia prevista una pena edittale meno

severa rispetto al caso di colui che affidi il veicolo a persona

adulta, la quale risulti sfornita di patente. In questa ultima ipotesi

infatti, l'affidante risponderebbe della contravvenzione prevista "per

aver omesso, a causa di colpevole negligenza, di accertare l'esistenza

del predetto requisito".

In ragione di tale pretesa, irrazionale disparità di trattamento,

veniva sollevata questione di legittimità costituzionale "dell'art.

79, comma ottavo, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in

cui non esclude espressamente l'applicazione di tale disposizione a chi

affida, avendone la materiale disponibilità, un veicolo a un minore

che non si trovi nelle condizioni richieste dal predetto articolo, e

non stabilisce l'applicazione dell'art.80, comma dodicesimo", per

asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; mentre non

si aveva costituzione di parti, spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello

Stato, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.

Le considerazioni svolte a sostegno di tale richiesta appaiono

peraltro genericamente improntate alla illustrazione delle innovazioni

introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, in tema dei requisiti

richiesti per la guida dei diversi tipi di auto o motoveicoli; tali

considerazioni appaiono in evidente analogia con quelle svolte a

proposito della diversa questione sollevata con l'ordinanza del pretore

di Cervignano, di cui al precedente n. 1. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa

normativa e possono pertanto essere decise con unica sentenza.

Il pretore di Cervignano rileva che mentre l'art. 79 del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, come modificato dalle leggi n. 62/1974 e n.

394/1974, commina pene e sanzioni amministrative diverse per le varie

infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle

condizioni prescritte, lo stesso articolo, comma ottavo, commina invece

una sanzione unica e indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda

da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale

disponibilità, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle

condizioni prescritte per la guida. Il pretore ritiene che anche per

l'affidamento le sanzioni dovrebbero essere differenziate come per la

guida e denuncia perciò come confliggente con l'art. 3 della

Costituzione il detto comma ottavo del d.P.R. n. 393/1959 come

modificato dalle due leggi del 1974.

La questione è manifestamente infondata.

Altro è il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni

prescritte, altro quello di chi affida il veicolo a persona che, per il

difetto di una qualunque delle condizioni richieste, non è abilitata

alla guida. Si tratta, come già la Corte ha ritenuto nella sentenza n.

161/1976, di due ipotesi normative autonome, aventi ciascuna una

propria ratio la cui valutazione appartiene alla discrezionalità del

legislatore, che nella specie non è viziata da irragionevolezza.

2. - Il pretore di Pizzo Calabro, dovendo giudicare un imputato

dell'affidamento di autovettura a un minore di 18 anni sfornito di

patente, ha ritenuto che, per il principio di specialità di cui

all'art. 15 c.p., nella fattispecie dovesse applicarsi la sanzione

(arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000)

comminata nel comma ottavo dell'art. 79 del d.P.R. n. 393 del 1959 per

l'affidamento a minore, e non quella più grave (arresto fino a tre

mesi o ammenda da lire 25.000 a lire 100.000) comminata nel comma

dodicesimo dell'art. 80 dello stesso d.P.R. per l'affidamento a persone

non munite di patente di guida.

E sembrandogli, invece, obiettivamente più grave l'affidamento al

minore (le cui "caratteristiche somatiche" renderebbero consapevole

l'affidante della inabilità alla guida), rispetto all'affidamento a

persona adulta sfornita di patente (l'affidante essendo, in questo

caso, solo colpevole di aver omesso di farsi esibire la patente

stessa), il pretore ha denunciato di incostituzionalità, per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 79, comma ottavo, del

richiamato d.P.R. in relazione all'art. 80, comma dodicesimo, dello

stesso, come modificato dalla legge n. 62/1974.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare (da ultimo con la

sentenza n. 85 del 1976), in virtù della irretroattività delle

sanzioni penali più sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli

artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale, il giudice a quo

dovrebbe in ogni caso applicare nella concreta fattispecie la

disposizione più favorevole all'imputato, cioè quella denunciata di

incostituzionalità. Dal che la evidente conseguenza della irrilevanza

della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959,

n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge n. 62 del 1974 e 1

della legge n. 394 del 1974, sollevata, come in narrativa, dal pretore

di Cervignano del Friuli, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, in relazione

all'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

modificato dalla legge n. 62 del 1974, come in narrativa sollevata dal

pretore di Pizzo Calabro con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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